Sent. CONSIGLIO GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA SICILIA, 11.3.2013, n. 325
Occorre innanzitutto ricordare che nella Regione Sicilia, dotata di competenza esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, ai sensi dell'art. 13 l.r. n. 7 del 1992 come integrato dall'art. 41 l.r. n. 26 del 1993, il sindaco compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti.
Pertanto, la competenza c.d. residuale - che nell'ordinamento nazionale è attribuita alla giunta comunale dall'art. 48 t.u. n. 267 del 2000 - spetta in Sicilia al sindaco.
In tema di tributi, il consiglio comunale ha competenza, a norma di legge, a regolare "l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi"...
Per quanto riguarda la latitudine della potestà impositiva, giova in primo luogo ricordare che in generale l'art. 61 del d.lg. n. 507 del 1993 impone la copertura tariffaria di almeno il 50% (in alcuni casi il 70%) del costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e che in Sicilia l'art. 4 della l.r. n. 9 del 2010 impone la copertura integrale dei costi connessi all'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti in ambito comunale.
Quindi il Collegio ritiene che la mera variazione della tariffa TARSU, a fronte del variare dei costi, sia in realtà un atto praticamente vincolato e scevro di quei momenti di discrezionalità che sono invece insiti nella regolamentazione generale del tributo e nella disciplina generale della tariffa (ad es. individuazione di categorie di soggetti obbligati, fissazione di esenzioni o agevolazioni etc.) espressamente riservata al Consiglio.
Per questa ragione il Consiglio di Giustizia in sede sia giurisdizionale che consultiva si è da tempo orientato nel senso che la revisione delle aliquote dei tributi locali è da considerare atto sostanzialmente gestionale - applicativo, rientrante in una disciplina di dettaglio, e quindi non riconducibile tra gli atti di regolamentazione generale del tributo (cfr. CGA decisione n. 420 del 2006 e parere n. 101 del 2006).
In analoga ottica del resto la prevalente giurisprudenza del Consiglio di Stato aveva già da tempo chiarito che la variazione di aliquote non rientra nella categoria degli atti fondamentali concernenti l'istituzione e l'ordinamento del tributo, o la disciplina generale della tariffa, che restano demandati al consiglio comunale (V sez. n. 424 del 1997, n. 14912 del 2002 e n. 2782 del 2003).
"Sulla base delle considerazioni che precedono resta quindi confermato che in Sicilia spetta al sindaco - salvo diversa previsione statutaria - la competenza a disporre le variazioni delle aliquote dei tributi comunali..." (C.G.A., 27 novembre 2012 n. 1046).
Detta ricostruzione è confermata anche dallo Statuto del comune di Sciacca che all'art. 12 assegna al consiglio comunale la competenza a determinare "l'indirizzo politico e amministrativo su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente statuto e dalla legge esercitando il relativo controllo", nonché la competenza ad adottare "tutti gli atti fondamentali di propria competenza". Analogamente l'articolo 26 nessuna attribuzione specifica (in relazione alla fattispecie sottoposta all'attenzione del collegio) riserva alla giunta comunale. Conseguentemente, per le ragioni prima esposte, la competenza deve essere individuata in capo al sindaco anche in ragione del chiaro disposto dell'articolo 24, comma 3, dello Statuto nella parte in cui assegna al sindaco la competenza "su tutte le altre materie, che per legge o per statuto non siano attribuite alla competenza di altri organi".