Sent. TAR PUGLIA, Lecce, 11 aprile 2013, n. 837
L'utilizzo del particolare potere di ordinanza contingibile ed urgente delineato dall'art. 9 della l. n. 447/1995 deve ritenersi "normalmente" consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie regionali di protezione ambientale rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest'ultimo - ontologicamente (per esplicita previsione dell'art. 2 della stessa l. n. 447/1995) - rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la legge quadro sull'inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo "ordinario" che consenta di ottenere il risultato dell'immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti.
Trattandosi, comunque, di un potere extra ordinem deve essere motivato da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente; che debbono emergere dalla motivazione dell'atto.
Art. 9, l. 26.10.1995, n. 447
Ordinanze contingibili ed urgenti
Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco ..., con provvedimento motivato, [può]... ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.
Cfr. sent. TAR Umbria, sez. I, 22.10.2010, n. 492 in questa Rivista n. 1.2011, sent. TAR Puglia Lecce, 29.9.2011, n. 1663 in questa Rivista n. 1.2012 e sent. TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 15.11.2012 in questa Rivista n. 1.2013