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Impugnazione del disegno di legge n. 58 approvato nella seduta del 30 dicembre 2012 dall’Assemblea Regionale Siciliana recante “Norme in materia di personale. Disposizioni contabili” (1/2013)

Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto speciale, ha impugnato, in data 7 gennaio 2013, un articolo del disegno di legge n. 58 dal titolo "Norme in materia di personale. Disposizioni contabili.", approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 30 dicembre 2012.

In particolare, oggetto della censura è l'art. 1, comma 1; i parametri di costituzionalità invocati sono gli articoli 117, comma 2, lett. l), 3 e 97 della Costituzione.

La disposizione impugnata ha a oggetto la proroga di contratti di personale a tempo determinato, "autorizzando sino al 30 aprile 2013 la proroga dei contratti di lavoro in essere alla data del 30 novembre 2012, eccezion fatta per quelli relativi al personale già alle dipendenze dei dipartimenti regionali soppressi, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e previa verifica della imprescindibile esigenza del fabbisogno di risorse umane da parte dei dirigenti generali, nel rispetto del combinato disposto delle disposizioni di cui alle leggi statali in materia di proroga di rapporti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni e di cui all'art. 14, commi 24 bis e 24 ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, con riserva di utilizzazione delle stesse risorse umane anche da parte dei soggetti attuatori delle ordinanze nei settori della protezione civile, dei rifiuti e dell'ambiente, con priorità rispetto all'utilizzazione di personale non dipendente dalla Regione."

La disposizione in questione estende la proroga ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e, giusta il richiamo all'art. 5, comma 1 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, anche ai rapporti di lavoro autonomo e parasubordinato.

Tuttavia, rileva il ricorrente, ai sensi dell'art. 1, comma 147 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, (che modifica sul punto l'articolo 7, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) "l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico".

Il legislatore regionale con la norma impugnata, invece, non distingue fra i rapporti di lavoro subordinato e autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, e subordina la proroga dei contratti alla solo preventiva "verifica da parte dei dirigenti generali dell'Amministrazione regionale della imprescindibile esigenza del fabbisogno di risorse umane".

La disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici regionali, rammenta il Commissario, ricade nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile di cui all'art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione, impedendo al legislatore regionale di adottare norme che possano incidere sulla regolamentazione dei rapporti di lavoro, anche precario, presso le pubbliche amministrazioni, sia in termini di retribuzione che di durata, così come prevista dal decreto legislativo 165 del 2001 che ha introdotto un regime privatistico. A tal proposito il ricorrente richiama la giurisprudenza della Corte costituzionale (da ultimo, sentt. n. 69 e 77 del 2011).

La seconda censura, invece, si fonda sull'asserita violazione dell'art. 97 della Costituzione, sub specie di lesione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione. Si contesta in particolare la presunta "modifica (del)la causa e (del)l'oggetto del contratto di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa. Secondo il Commissario dello Stato, infatti "la possibilità di proroga per i cennati contratti di lavoro non subordinata al completamento del progetto per ritardi non imputabili al collaboratore, assimila gli stessi a quelli di lavoro subordinato" e contribuisce "ad alimentare aspettative di stabilizzazioni e consolidamento del rapporto di lavoro nei soggetti interessati". A ulteriore suffragio della propria doglianza, il Commissario aggiunge un ulteriore profilo di illegittimità, individuato nella "negativa refluenza sul buon andamento della P.A. laddove la norma favorisce indirettamente il mancato e/o ritardato completamento del progetto iniziale".

Infine, la disposizione è censurata "sotto il profilo della violazione dell'art. 3 della Costituzione ove consente un trattamento diverso e più favorevole per i lavoratori in servizio presso l'Amministrazione Regionale rispetto a quelli di tutte le altre Pubbliche Amministrazioni cui si applica l'art. 7, comma 6 del Decreto legislativo 165/2001 così come integrato dall'art.1, comma 147 della Legge 228/2012".

L'aspetto di maggiore importanza dell'impugnativa in oggetto riguarda comunque la parte relativa al petitum.

Il ricorrente chiede alla Corte che l'art. 1, comma 1 del disegno di legge n. 58, sia dichiarato illegittimo, "nella parte in cui non specifica che i contratti di lavoro soggetti a proroga sono quelli subordinati a tempo determinato".

La peculiare enunciazione del petitum rendeva dunque insufficiente una promulgazione parziale del disegno di legge (secondo la prassi seguita di norma dal Presidente della Regione a fronte di un'impugnazione commissariale), e necessaria una riformulazione della disposizione, diretta appunto ad aggiungere la parte mancante della norma oggetto di censura; riformulazione effettivamente avvenuta con la approvazione successiva di un nuovo disegno di legge che ha recepito i rilievi contenuti nel ricorso del Commissario dello Stato.

Osservatorio sulle fonti

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