Nel corso del 2012 il Consiglio provinciale ha approvato complessivamente 23 leggi, tra le quali si segnalano:
Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4
“Cooperative di garanzia fidi e accesso al credito delle piccole e medie imprese”.
Si tratta di un organico intervento di riforma del settore, avente la dichiarata finalità di agevolare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il potenziamento del sistema delle cooperative di garanzia dei fini. L’obiettivo è la creazione sul territorio provinciale di un’unica Cooperativa di garanzia fidi.
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Legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7
“Liberalizzazione dell’attività commerciale”
Si prevede la liberalizzazione del commercio al dettaglio nella provincia di Bolzano. Vengono attuati i principi previsti dalla normativa comunitaria, dalle leggi quadro nazionali, dall’art. 31 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. in legge 22 dicembre 2011, n. 214), alla luce della particolare autonomia attribuita dallo statuto speciale, attraverso la previsione dell’abolizione: a) delle necessarie autorizzazioni amministrative e delle barriere non giustificate all’accesso all’attività commerciale; b) dei limiti all’offerta effettuata tramite il contingentamento delle superfici di vendita, la determinazione delle superfici massime e la limitazione a determinate tabelle merceologiche; c) della pianificazione commerciale provinciale, intesa come distribuzione geografica dell’offerta commerciale.
Si dettano in particolare disposizioni sulla comunicazione, sul commercio al dettaglio nelle zone residenziali, al di fuori delle zone edificabili, nelle zone produttive, sulle sanzioni, sugli orari d'apertura.
Con ricorso n. 79 del 21.05.2012 (pubblicato in G.U. n. 24 del 13.06.2012), il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge, agli artt. 5, commi 1, 2, 3, 4, e 7 (commercio al dettaglio nelle zone produttive), e 6 (orari d’apertura).
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Legge provinciale 18 aprile 2012, n. 8
“Agevolazioni nell'ambito dell'imposta municipale propria (IMU) e disposizioni sul catasto”.
La legge, in aggiunta alle prerogative previste dalla normativa statale, autorizza i comuni ai sensi dell’art. 80 dello Statuto di autonomia a prevedere con proprio regolamento agevolazioni in materia di imposta municipale propria (IMU), tra quelle esattamente individuate all’art. 1.
Si autorizza, altresì, la Giunta provinciale a recepire con proprio provvedimento le disposizioni di carattere normativo emanate a livello nazionale nell’ambito del processo di riforma del catasto.
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Legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9
“Finanziamento in materia di turismo”.
La legge introduce a partire dal 1° gennaio 2014 l’imposta comunale di soggiorno a carico di coloro che pernottano negli esercizi ricettivi situati sul territorio della Provincia di Bolzano. L’imposta potrà ammontare da un minimo di 0,50 euro sino ad un massimo di 2 euro per notte di soggiorno.
Prevede, altresì, l’istituzione dell’imposta provinciale sul turismo, le cui modalità di applicazione sono affidate ad un regolamento di esecuzione da emanarsi previo parere delle associazioni di categoria e del Consiglio dei comuni. Il regolamento viene emanato entro il 31 luglio dell’anno in cui viene accertato il mancato raggiungimento dell’importo annuo di 18 milioni di euro dei contributi volontari incassati nell’anno precedente dalle organizzazioni turistiche iscritte nell’elenco provinciale delle associazioni turistiche. Si tratta di un’imposta a carico degli operatori dei settori economici che traggono, direttamente o indirettamente, profitto dal turismo.
Nel regolamento di esecuzione vengono determinati l’ammontare, anche graduale, dell’imposta sul turismo, le eventuali sanzioni nonché le modalità di riscossione, di accertamento di recupero e di rimborso.
I proventi di entrambe le imposte sono finalizzati ad interventi di rilevanza turistica.
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Legge provinciale 20 settembre 2012, n. 15
“Istituzione del repertorio toponomastico provinciale e della consulta cartografica provinciale”
La legge istituisce il repertorio dei toponimi della Provincia di Bolzano, quale strumento per la corretta denominazione del territorio e per la diffusione della conoscenza, della pronuncia, dell’uso, del significato, della tradizione e dell’ origine dei medesimi. Si prevede che ogni toponimo sia raccolto nelle versioni in lingua tedesca, italiana e ladina, secondo l’uso in ciascuna di tali lingue a livello di comunità comprensoriale e sottoposto alla successiva approvazione del Comitato cartografico provinciale (per la cui composizione e funzionamento si veda art. 3). Le denominazioni dei luoghi nelle carte topografiche redatte dalla Provincia e delle aree pubbliche sono registrate nelle versioni in lingua tedesca, italiana e ladina; l'ordine di precedenza è dato dalla consistenza dei gruppi linguistici nei luoghi di pertinenza, risultante dall’ultimo censimento.
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Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16.
“Assistenza farmaceutica”.
La legge disciplina l’assistenza farmaceutica territoriale ed ospedaliera, al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico. Si regola, quindi, la distribuzione delle farmacie sul territorio attraverso una pianificazione affidata alla Giunta provinciale, sentito l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bolzano e il Consiglio dei Comuni, che tenga conto: a) dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche alla popolazione residente in aree scarsamente abitate; b) della conformazione geomorfologica del territorio provinciale; c) del consumo di farmaci in relazione alla popolazione residente; d) della fluttuazione della popolazione nelle aree altamente turistiche (art. 2). Sempre alla Giunta spetta la disciplina del procedimento concorsuale per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per l’esercizio privato, vacanti o di nuova istituzione (art. 4).
Si dettano norme relativamente all’uso delle lingue nella prestazione del servizio farmaceutico, ad orari di apertura, turni e ferie; sostituzioni; controllo e vigilanza; ricettari del servizio nazionale e contabilizzazione delle ricette; programmazione dell’assistenza farmaceutica.
Con ricorso n. 190 del 20.12.2012 (pubblicato in G.U. n. 5 del 31.01.2013), il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge, agli artt. 2 (pianificazione), 4 (assegnazione delle sedi farmaceutiche) e 13, commi 1 e 2 (sanzioni amministrative), per violazione dei principi fondamentali dettati dalla legislazione statale in materia di “tutela della salute” (art. 117, comma 3, Cost.) e di “igiene e sanità, ivi compresa l’assistenza sanitaria e ospedaliera” (art. 9, comma 1, punto 10 dello Statuto di autonomia).
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Legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20
“Disposizioni in materia di inquinamento acustico”
La legge, in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447, “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, pone norme per la tutela dell’ambiente esterno ed abitativo dall’inquinamento acustico, ai fini di migliorare la qualità della vita e di tutelare la salute umana. Si stabiliscono misure di prevenzione e di riduzione del livello di rumorosità, di risanamento ambientale delle aree acusticamente inquinate nonché i criteri in base ai quali i comuni procedono alla classificazione acustica del proprio territorio. I singoli comuni sono tenuti, entro 24 mesi o comunque in concomitanza con la rielaborazione del piano urbanistico comunale, alla predisposizione di un piano comunale di classificazione acustica (P.C.C.A.)., attraverso un procedimento partecipato e che tenga conto delle osservazioni formulate dall’Agenzia provinciale per l’ambiente. In caso si mancato adempimento è previsto l’intervento in via sostitutiva della Provincia.
Si dettano norme in tema di valutazione di impatto acustico, individuando gli impianti che ne sono oggetto e il relativo procedimento. La legge prevede, tra l’altro, limitazioni orarie per quanto riguarda i lavori edili e altre attività particolarmente rumorose (allegato c).
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Legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 21
“Disciplina di professioni turistiche”
La legge disciplina l’attività di guida turistica e accompagnatore turistico, ponendo le condizioni per il loro esercizio nella Provincia di Bolzano. Si prevede il conseguimento di una apposita abilitazione, concessa previo superamento di un esame provinciale o in virtù del possesso di specifici titoli di studio, accompagnata dalla verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio provinciale. In sede di prima applicazione l’abilitazione all’esercizio della professione di accompagnatore turistico è peraltro concessa anche a coloro che dimostrano un’esperienza professionale di almeno 5 anni nel settore turismo, previa valutazione dell’esperienza lavorativa da parte della Commissione d’esame, che potrà anche prevedere eventuali misure compensative ai fini del conseguimento dell’abilitazione. Sono tassativamente indicate le ipotesi di esonero dall’obbligo di abilitazione (art. 7). Si dettano, infine, norme in tema di aggiornamento professionale, agevolazioni, obblighi e divieti, prevedendo sanzioni amministrative in caso di violazione.
Il Consiglio dei Ministri del 31.01.2013 ha deciso per l’impugnativa della legge, ritenendo che alcune disposizioni eccedano la competenza primaria della Provincia in materia di “guide, portatori alpini, maestri e scuole di sci” (art. 8, comma 1, n. 20 Statuto). In particolare, il Governo ritiene che alcune disposizioni presentino profili di impatto concorrenziale, in violazione della competenza esclusiva statale ex art. 117. Comma 2, lett. e) Cost., e pongano ingiustificati ostacoli alla libera circolazione delle persone e dei servizi, in contrasto con i principi comunitari espressi in materia dal Titolo IV, parte terza del TFUE.
(http://www.affariregionali.it/Normativa/EsameLeggiRegionali/SchedaLegge.aspx?idDelibera=8183&;Start=15)