Con delibera del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2013, il Governo ha impugnato la legge della Regione Sardegna n. 4 del 21 febbraio 2013 rubricata "Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2013, all'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 2012 e disposizioni concernenti i cantieri comunali".
Con il ricorso in esame è stato impugnato l'articolo 2 della legge citata, concernente i cantieri comunali, il quale dispone che: "I cantieri comunali per l'occupazione e i cantieri verdi costituiscono a tutti gli effetti progetti speciali finalizzati all'attuazione di competenze e di politiche regionali, non hanno carattere permanente e pertanto le assunzioni di progetto in essi previste non costituiscono presupposto per l'applicazione dei limiti di cui all'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni".
Ad avviso del ricorrente la disposizione in esame si porrebbe in contrasto con i limiti fissati dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 122 del 2010 il quale prevede che: "A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009".
Tale limite, da un lato costituisce un principio di coordinamento della finanza pubblica e pertanto deve essere rispettato dal legislatore regionale, dall'altro non può essere superato invocando le eccezioni previste dall'art. 4 ter, comma 12, del d.l. n. 15 del 2012 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento). La disposizione da ultimo citata consentirebbe, infatti, agli enti territoriali di derogare, a partire dal 2013, al limite di spesa fissato dall'art. 9, comma 28, del d.l. 122 del 2010 soltanto per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; i cantieri comunali per l'occupazione ed i cantieri verdi non rientrerebbero, pertanto, in nessuna delle fattispecie richiamate.
Si consideri inoltre che, di recente, la Corte costituzionale, intervenendo su una questione analoga con la sentenza n. 212 del 2012, ha espressamente qualificato il limite di cui all'articolo 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 quale principio generale in materia di coordinamento della finanza pubblica, emanato dallo Stato nell'esercizio della sua competenza concorrente. Nel caso specifico la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., di una legge regionale che, avendo omesso qualsiasi riferimento al limite menzionato, consentiva assunzioni a tempo determinato che avrebbero comportato una spesa maggiore.
Ad avviso del ricorrente anche l'articolo 2 della legge Regione Sardegna n. 4 del 21 febbraio 2013, non tenendo in considerazione i limiti di spesa disposti dall'articolo 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, si pone in contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica fissati dal legislatore statale e, di conseguenza, sarebbe in contrasto con l'articolo 117, terzo comma della Costituzione, a nulla rilevando il generico riferimento al fatto che i cantieri comunali per l'occupazione e i cantieri verdi costituiscano "progetti speciali finalizzati all'attuazione di competenze e di politiche regionali, a carattere non permanente".
A tale profilo di violazione dovrebbe aggiungersi anche il contrasto con il terzo comma dell'articolo 81 Cost., in quanto la legge sarda nulla prevede circa la copertura finanziaria necessaria a far fronte al costo delle nuove assunzioni.