Con delibera del 19 luglio 2013 il Governo ha impugnato la legge della Regione Sardegna n. 12 del 23 maggio 2013 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2013)”.
Ad avviso del ricorrente, la legge regionale eccede sia dalle competenze legislative statutarie di cui agli artt. 3, 4 e 5 dello Statuto Speciale della Regione, che dalla competenza legislativa concorrente in materia di coordinamento di finanza pubblica, prevista per le Regioni ordinarie dall’art. 117, terzo comma, della Costituzione, ed estesa, ex art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001, alle regioni ad autonomia speciale.
In particolare, della legge in parola è stato ritenuto censurabile l’art. 2, ai commi 1, 2 e 3, per avere ridotto, a decorrere dal 2013, l’aliquota IRAP a favore di imprese ed enti pubblici. Nella specie, è stata prevista una riduzione pari al 70% dell’aliquota per le imprese e per le amministrazioni regionali e una riduzione dell’1% per le altre amministrazioni statali.
La normativa statale, all’’art. 40 del d.l. n. 78/2010, riconosce alle regioni ricadenti in zone disagiate, tra cui appunto la Sardegna, la facoltà di modificare l'aliquota IRAP, fino ad azzerarla, nonché di disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni, con ristretto riferimento unicamente alle nuove iniziative produttive.
Poiché, nel caso di specie, la modifica delle aliquote IRAP non ha avuto quale fine quello di sostenere le nuove iniziative produttive, ad avviso del ricorrente si avrebbe una violazione della disciplina statale. La normativa regionale si porrebbe, per tali ragioni, in contrasto con l’art. 117, comma 2, della Costituzione, per violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di sistema tributario, nonché con l’articolo 117, comma 3, della Costituzione, per violazione dei principi del coordinamento della finanza pubblica.