Art. 5, l. n. 234/12
Art. 7, l. n. 234/12
Motivi della segnalazione
Ai sensi dell’art. 7, comma 1, primo periodo, secondo una previsione ritenuta in realtà da alcuni pleonastica (così A. Esposito, La legge 24 dicembre 2012, n. 234, cit., p. 36), le Camere hanno il potere di adottare ogni opportuno atto di indirizzo sui progetti di atti dell’Unione europea nonché su ogni altra questione portata all’attenzione delle Camere stesse.A ciò la l. n. 234/12 (riprendendo peraltro in parte quanto previsto dall’art. 4-bis della c.d. legge Buttiglione, poco tempo prima introdotto ad opera dell’art. 7, comma 1, lett. a), della l. n. 96/10) aggiunge l’obbligo del Governo di assicurare che la posizione dell’Italia in sede di Consiglio dell’Unione europea ovvero di altra istituzione od organi dell’Unione, sia coerente con gli indirizzi del Parlamento (art. 7, comma 2, secondo periodo). Analoga previsione è peraltro espressamente prevista anche con riferimento alla fase di negoziazione degli accordi tra gli Stati dell’Unione europea in materia finanziaria o monetaria, all’interno della quale il Governo assicura che la posizione rappresentata dall’Italia tenga conto degli atti di indirizzo adottati dalle Camere (art. 5, comma 2).Tali previsioni “codificano” dunque l’obbligo costituzionale del Governo di dare seguito agli indirizzi delle Camere in materia, senza tuttavia vincolare in maniera rigida il Governo stesso secondo il modello del “mandato negoziale”, come avviene in altri ordinamenti (per approfondimenti sul punto, cfr. A. Esposito, La legge 24 dicembre 2012, n. 234, cit., p. 36 s.).
E.A.