Art. 8, l. n. 234/12
Art. 9, l. n. 234/12
Art. 10, l. n. 234/12
Motivi della segnalazione
I poteri diretti delle Camere all’interno dei processi decisionali europei in generale attengono a tre procedure: la verifica del principio di sussidiarietà (art. 8), il dialogo politico con le istituzioni dell’Unione europea (art. 9) e l’esame di progetti o atti dell’Unione europea (art. 10).
a) L’art. 8 disciplina la partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà, come previsto dal Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona. Si tratta di disposizioni che riproducono la regolamentazione introdotta in via sperimentale attraverso atti interni a Camera e Senato (sulla quale cfr. per la Camera A. Esposito, Il trattato di Lisbona e il nuovo ruolo costituzionale dei Parlamenti nazionali: le prospettiva del Parlamento italiano, in Rass. parl., 2009, p. 1162 ss. e per il Senato D.A. Capuano, Il Senato e l’attuazione del trattato di Lisbona, cit.), stabilizzandola tuttavia finalmente nella forma legislativa.
In particolare, il comma 1 dispone che ciascuna Camera può esprimere, secondo le modalità previste nel rispettivo Regolamento, un parere motivato sulla conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell’Unione europea ovvero delle proposte di atti basate sull’articolo 352 del TFUE. Il parere motivato che ciascuna Camera invia ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione europea ai sensi del Protocollo n. 2 del Trattato di Lisbona è peraltro trasmesso contestualmente anche al Governo (comma 2).
La l. n. 234/12 introduce infine una regolamentazione dei raccordi tra le Camere ed i consigli regionali, anch’essi co-protagonisti della verifica del principio di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 al Trattato di Lisbona: raccordi rimessi fino ad oggi alla prassi, come più volte segnalato in questa Rubrica. Ebbene, l’art. 8, comma 3, della l. n. 234/12 dispone ora che ai fini dell’esercizio dei poteri di cui al comma 1, le Camere possono consultare, secondo le modalità previste nei rispetti Regolamenti, i consigli e le assemblee delle regioni e delle provincie autonome, in conformità all’art. 6, primo paragrafo, del Protocollo n. 2. In proposito, va altresì segnalato come la l. n. 234/12 dedichi uno specifico articolo (art. 25) alla partecipazione dei consigli regionali nella verifica del rispetto del principio di sussidiarietà.
b) L’art. 9 introduce per la prima volta una disciplina legislativa del dialogo politico con le istituzioni europee, disponendosi che sui progetti di atti legislativi e sugli altri atti trasmessi alle Camere in base al Protocollo n. 1 al Trattato di Lisbona, le Camere possono far pervenire alle istituzioni dell’Unione europea e contestualmente al Governo ogni documento utile alla definizione delle politiche europee. Tali documenti tengono conto di eventuali osservazioni e proposte formulate dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’art. 24, comma 3, e dalle assemblee e dai consigli regionali e delle provincie autonome ai sensi dell’art. 25 (tuttavia, in senso critico sull’inserimento in una legge di norme relative ad un meccanismo informale e flessibile quale il dialogo politico, cfr. A. Esposito, La legge 24 dicembre 2012, n. 234, cit., p. 45).
c) L’art. 10 disciplina infine la possibilità che ciascuna Camera, qualora abbia iniziato l’esame di progetti o di atti di cui all’art. 6, comma 1, chieda al Governo di apporre in sede di Consiglio dell’Unione europea la riserva di esame parlamentare sul progetto o atto in corso di esame. In tal caso il Governo può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti dell’Unione europea solo a conclusione di tale esame e comunque decorso il termine di trenta giorni dalla comunicazione da parte del Presidente del Consiglio dell’apposizione della riserva in sede di Consiglio dell’Unione europea.
L’istituto era già previsto dall’art. 4 della l. n. 11/05 ma la l. n. 234/12 ha introdotto alcune modifiche, disponendosi in particolare che la riserva non sia posta automaticamente dal Governo all’avvio dell’esame parlamentare di un progetto di atto ma su richiesta delle Camere e che il termine di durata della riserva sia aumentato da 20 a 30 giorni (sulla ratio di tali modifiche cfr. A. Esposito, La legge 24 dicembre 2012, n. 234, cit.,p. 38 s.).