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Gli obblighi informativi del Governo nei confronti del Parlamento (1/2013)

Art. 4, l. n. 234/12

Art. 5, l. n. 234/12

Art. 6, l. n. 234/12

Art. 13, l. n. 234/12

Motivi della segnalazione

Gli obblighi informativi del Governo nei confronti delle Camere sono previsti in relazione a sei oggetti: la posizione da assumere in vista delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell’Unione europea e le risultanze di tali riunioni (art. 4, comma 1); le iniziative e le questioni relative alla politica estera e di difesa comune presentate al Consiglio dell’Unione europea (art. 4, comma 2); il coordinamento delle politiche economiche e di bilancio ed il funzionamento dei meccanismi di stabilizzazione finanziaria (art. 4, comma 4); le iniziative volte alla conclusione di accordi tra Stati membri dell’Unione europea in materia finanziaria o monetaria (art. 5); i progetti di atti, gli atti e i documenti di consultazione dell’Unione europea (art. 6); la partecipazione dell’Italia all’Unione europea in generale (art. 13).

A potenziare il flusso informativo a disposizione del Parlamento, sta poi nella l. n. 234/12 l’innovativa previsione costituita dall’obbligo di trasmissione tempestiva alle Camere, a cura del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei, delle relazioni e note informative predisposte dalla rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea (art. 4, comma 3): si tratta di documenti aventi un evidente valore aggiunto rispetto agli altri canali informativi in quanto contenenti elementi di conoscenza e valutazione aggiornati e “di prima mano” (così A. Esposito, La legge 24 dicembre 2012, n. 234, cit., p. 24 ss.).

Entrando ora nello specifico delle disposizioni concernenti i singoli obblighi informativi, la l. n. 234/12 riproduce sostanzialmente quanto già disposto dall’art. 3, comma 5, della c.d. legge Buttiglione per quanto riguarda gli obblighi relativi alla posizione del Governo in vista delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell’Unione europea. L’obbligo informativo viene tuttavia ora esteso dalla l. n. 234/12 anche alla fase ex post, cioè alle risultanze delle riunioni stesse (art. 4, comma 1). Quanto agli obblighi informativi in relazione a iniziative e questioni relative alla politica estera e di difesa comune presentate al Consiglio dell’Unione europea (art. 4, comma 2), si tratta di una novità introdotta dalla l. n. 234/12. Essa tiene conto della peculiarità dei meccanismi decisionali nel settore della politica estera e di difesa di cui al Titolo V del TUE, poiché ad essi sono solo in parte applicabili gli obblighi informativi di cui all’art. 6 della legge stessa, il quale si riferisce sostanzialmente alla procedura legislativa (sul punto cfr. A. Esposito, La legge 24 dicembre 2012, n. 234, cit., p. 26).

 Per quanto concerne invece le iniziative volte alla conclusione di accordi tra Stati membri dell’Unione europea che prevedano l’introduzione o il rafforzamento di regole in materia finanziaria o monetaria o comunque producano conseguenze rilevanti sulla finanza pubblica, l’art. 5 introduce disposizioni innovative, prevedendo l’obbligo per il Governo di informare tempestivamente su tali iniziative le Camere. La l. n. 234/12 sembra in tal modo prendere atto, come è stato sottolineato, del ricorso nella prassi degli ultimi anni a trattati internazionali stipulati al di fuori del quadro istituzionale europeo in materia di governance economica, come è avvenuto con il c.d. fiscal compact (cfr. A. Esposito, La legge 24 dicembre 2012, n. 234, cit., p. 35 s.).

Quanto agli obblighi informativi concernenti i progetti di atti e i documenti di consultazione dell’Unione europea, pur rimanendo immutato l’ambito oggettivo della disciplina contenuta nell’art. 3 della c.d. legge Buttiglione, l’art. 6 della l. n. 234/12 introduce l’obbligo per il Governo di accompagnare i primi, nei casi di particolare rilevanza, con una nota illustrativa (comma 1); di trasmettere i commenti inviati alle istituzioni europee, ove il Governo partecipi ad una procedura di consultazione (comma 2); di assicurare un’informazione qualificata sui progetti di atti legislativi dell’Unione europea, che dia conto di una serie di elementi previsti dalla legge stessa (comma 4).

Quanto infine agli obblighi informativi relativi alla partecipazione dell’Italia all’Unione europea in generale, l’art. 13 della l. n. 234/12 si limita a riprodurre l’art. 15 della c.d. legge Buttiglione (peraltro così come poco tempo prima riformulato ad opera dell’art. 8, comma 1, della l. n. 96/10). Attraverso tale riforma, l’obbligo del Governo di presentare alle Camere la tradizionale relazione annuale unica era stato sostituito dall’obbligo di presentare due relazioni annuali (obbligo oggi mantenuto ai sensi dell’art. 13 della l. n. 234/12): l’una di natura programmatica (da presentare entro il 31 dicembre, indicante orientamenti, priorità e strategie che il Governo intende seguire a livello europeo nell’anno successivo), l’altra di natura consuntiva (da presentare entro il 28 febbraio, sulla partecipazione dell’Italia con riferimento all’anno di riferimento).  

 

 

Osservatorio sulle fonti

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