Art. 11, l. n. 234/12
Art. 12, l. n. 234/12
Art. 14, l. n. 234/12
Art. 15, l. n. 234/12
Art. 16, l. n. 234/12
Art. 17, l. n. 234/12
Motivi della segnalazione
Oltre a stabilire le modalità attraverso le quali ciascun ramo del Parlamento partecipa in via generale ai processi decisionali europei, la legge n. 234 del 2012 prevede e disciplina alcune specifiche prerogative delle Camere, non previste esplicitamente dai Trattati.
In primo luogo la legge prevede una disciplina per le decisioni la cui entrata in vigore necessita dell’approvazione degli stati membri. La regola generale pare quella prevista nell’art. 11 comma 3. La rubrica dell’articolo 11 “Procedure semplificate di modifica di norme dei Trattati” indica solo parzialmente il contenuto dell’articolo stesso: oltre a disciplinare il ruolo delle Camere nelle procedure di revisione semplificata dei Trattati, l’ art. 11 fa riferimento, in via generale, all’adozione di decisioni che necessitano l’approvazione degli Stati membri. Nel caso, infatti, in cui l’entrata in vigore di una decisione del Consiglio europeo o del Consiglio dell’Unione sia subordinata dai Trattati alla previa approvazione degli Stati membri sulla base delle norme costituzionali nazionali, il Governo trasmette la decisione alle Camere che sono chiamate a deliberare in proposito: se entrambe le Camere danno parere positivo, la decisione è considerata approvata. L’art. 11 prevede, tuttavia, che alcune decisioni particolarmente incisive ed importanti per l’assetto costituzionale siano approvate con legge del Parlamento.
Nel caso in cui il Consiglio europeo adotti una decisione che modifichi in tutto o in parte le disposizioni della parte terza del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nell’ambito della procedura dell’art. 48 par. 6 TUE, l’art 11 comma 4 stabilisce che l’approvazione prevista dal Trattato sia data con legge. In questo caso il Governo sottopone alle Camere, entro trenta giorni dall’adozione della decisione, un disegno di legge recante l’approvazione della decisione stessa.
Parimenti approvata con legge la decisione ex art. 42 par. 2 del TUE. Tale articolo, nell’ambito dell’approccio “graduale” della politica di sicurezza e difesa comune, prevede che spetti al Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, stabilire l’adozione di una difesa comune. “In questo caso, il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottare una decisione in tal senso conformemente alle rispettive norme costituzionali.”. L’art 11 comma 2 della legge n.234 del 2012 stabilisce che l’adozione con legge della decisione prevista dall’art. 42 TUE sia fatta sulla base di un disegno di legge governativo. Il Governo accompagna tale disegno di legge con una relazione illustrativa che dà indicazione della portata e delle finalità della decisione e dell’impatto sull’ordinamento italiano.
Anche la decisione con la quale il Consiglio può istituire nuove categorie di risorse proprie o sopprimere una categoria esistente proprie ex art. 311 comma 3 del TFUE è approvata con legge.
Sempre sulla base dell’art. 11 comma 1 della legge 234 del 2012, le Camere intervengono anche nell’ambito delle altre procedure di modifica semplificata di norme dei Trattati previste da TUE e TFUE (per la lista delle quali vedi A. Esposito, La legge 24 dicembre 2012, n. 234, cit., pp. 49-51). Dalla lettura dell’art. 11 sembra tuttavia che in questi casi non sia richiesto alle Camere di approvare con legge le decisioni del Consiglio, ma pare applicarsi la regola generale della deliberazione positiva di entrambi i rami del Parlamento.
Un caso ulteriore è quello del comma 5 dell’art 11, riferito all’art 48 par.7 TUE, cosiddetta “clausola passerella” (passaggio da unanimità a maggioranza qualificata e da procedura legislativa speciale ad ordinaria) e art. 81 par. 3 TFUE (diritto di famiglia con effetti transnazionali): in questi casi la deliberazione delle Camere è resa nel termine di sei mesi dalla trasmissione dell’atto dell’Unione europea alle Camere da parte delle istituzioni competenti a livello europeo. In caso di delibera negativa di entrambe le Camere, queste informano direttamente le istituzioni europee e contestualmente il Governo.
Il governo informa tempestivamente ex art 11 comma 7 le Camere sullo stato delle approvazioni da parte degli altri stati membri delle decisioni cui fa riferimento l’art. 11 stesso.L’art 12 della legge n. 234 del 2012 riguarda invece l’attivazione del cosiddetto “freno d’emergenza”, quel meccanismo procedurale, cioè, che consente ad uno stato membro, in sede di Consiglio e nei casi previsti dai Trattati, di chiedere che una decisione di particolare rilievo per gli interessi nazionali o per l’ordinamento sia sottoposta al Consiglio europeo. I casi indicati dall’art. 12 comma 1 sono quelli previsti dall’art 48, par. 2 del TFUE (proposte legislative in materia di sicurezza sociale e libera circolazione dei lavoratori), dall’art. 82 par. 3 (proposte legislative in tema di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale) e 83 par. 3 TFUE (proposte legislative in tema di norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale). In questi casi, se entrambe le Camere adottano un indirizzo in questo senso, il rappresentante dell’Italia nel Consiglio dell’Unione è tenuto a chiedere che la proposta sia sottoposta al Consiglio europeo.
Il secondo comma dell’art. 12 fa riferimento ad un ulteriore caso, previsto dal TUE (art. 31 par. 3) relativo alla politica estera e di sicurezza comune. Nel caso in cui un membro del Consiglio dichiari che, per specificati e vitali motivi di politica nazionale, “intende opporsi all'adozione di una decisione che richiede la maggioranza qualificata, non si procede alla votazione. L'alto rappresentante cerca, in stretta consultazione con lo Stato membro interessato, una soluzione accettabile per quest'ultimo. In mancanza di un risultato il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può chiedere che della questione sia investito il Consiglio europeo, in vista di una decisione all'unanimità”. Anche in questo caso il rappresentante dell’Italia è tenuto ad opporsi se entrambe le Camere hanno adottato un atto motivato di indirizzo in questo senso.
Decorso il termine di trenta giorni dalla tempestiva trasmissione delle proposte presentate ai sensi dei citati articoli dei Trattati, il Governo può esprimere un voto favorevole anche in mancanza delle pronunce delle Camere.
Con gli articoli 15 e 16, la legge n. 234 del 2012 disciplina l' informazione ed il controllo del Parlamento su procedure giurisdizionali, di pre-contenzioso e di infrazione riguardanti l' Italia. Questi articoli sono collocati nel capo II “Partecipazione del Parlamento alla definizione della politica europea dell' Italia e al processo di formazione degli atti dell' Unione europea” pur non essendo strettamente riferibili ad una “fase ascendente”, quanto piuttosto alla “verifica di conformità dell' ordinamento interno a quello dell' Unione europea” (A. Esposito, La legge 24 dicembre 2012, n. 234, cit., p. 63).
L' art. 14 riproduce l'art. 15 bis della legge n. 11 del 2005 e prevede che il Presidente del Consiglio o il Ministro per gli affari europei trasmettano ogni tre mesi alle Camere (oltre che alla Corte dei Conti e, novità della legge del 2012, alle regioni e alle province autonome) un elenco delle sentenze della Corte di Giustizia dell' Unione europea relative a giudizi di cui l' Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l' ordinamento italiano, dei rinvii pregiudiziali predisposti da organi giurisdizionali italiani, delle procedure di infrazione avviate nei confronti dell' Italia, dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione nei confronti dell' Italia ex art 108 TFUE. L'applicazione dell' art. 15 bis della legge Buttiglione ha dato modo di valutare la scarsa utilità di questi elenchi, data la loro stringatezza: è stato rilevato come, nella prassi o nei regolamenti parlamentari, si siano affermati strumenti specifici per l' informazione alle Camere (A. Esposito, La legge 24 dicembre 2012, n. 234, cit., pp. 64-65).
L'art 14, comma 2 prevede che il Ministro dell' economia e delle finanze, di concerto col ministro per gli affari europei, trasmetta ogni sei mesi alle Camere (e alla Corte dei Conti) informazioni sulle potenziali conseguenze finanziarie degli atti e delle procedure elencate nel primo comma. Sempre secondo A. Esposito, La legge 24 dicembre 2012, n. 234, cit., p. 66), con l' allungamento del termine a sei mesi dai tre previsti nell'art. 15 bis della legge n. 11 del 2005, il Legislatore ha preso atto del cronico ritardo con il quale queste relazioni sono state finora inviate.
I contenuti della legge Buttiglione (art. 15 commi 3 e 3 bis) sono ripresi dall'art. 14 comma 3 che obbliga il Governo a comunicare alle Camere le informazioni o i documenti relativi, quando uno degli atti dell'Unione europea di cui al comma 1 dell'art 14 sia alla base di un disegno di legge d'iniziativa governativa, di un decreto-legge o di uno schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare, nonché, in ogni altro caso, su richiesta di una delle due Camere.
In caso di procedure d' infrazione riguardanti l' Italia, l'art. 15 della legge n. 234 del 2012 stabilisce un controllo parlamentare sistematico che prevede: la comunicazione governativa alle Camere a seguito della notifica della Commissione europea, la trasmissione alle Camere, da parte del ministro competente ed entro venti giorni dalla comunicazione, di una relazione che descriva i motivi della procedura, l' obbligo del Governo di informare le Camere (e la Corte dei Conti) di ogni sviluppo significativo in merito alla procedura di infrazione.
Rientra inoltre nelle attività di informazione del Governo la relazione trimestrale sui flussi finanziari con l'Unione europea (art. 16 legge n. 234 del 2012, cfr con art. 15 ter legge n. 11 del 2005) che non costituisce oggetto di uno specifico controllo parlamentare, ma serve soprattutto a “consentire alle commissioni competenti di valutare lo stato dei rapporti finanziari con l' Unione” (A. Esposito, La legge 24 dicembre 2012, n. 234, cit., p. 72).
Le Camere sono informate dal Governo, infine, ex art. 17 l. n. 234 del 2012 nell' ambito delle procedure di nomina (o conferma) di membri italiani di istituzioni dell'Unione europea (in specie Commissione europea, Corte di giustizia dell'Unione europea, Corte dei conti europea, Comitato economico e sociale europeo, Comitato delle regioni, Consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti e agenzie dell'Unione europea). L'informativa del Governo deve rendere conto in particolare delle motivazioni, del curriculum vitae e della procedura seguita nella scelta delle persone proposte o designate. Dopo l'effettiva assunzione delle funzioni, le competenti Commissioni parlamentari possono chiedere l' audizione dei soggetti designati.