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AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (3/2014)

La presente nota interviene a seguito di una importante modifica normativa che ha direttamente riguardato l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Ci si riferisce, in particolare, all’art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114) recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, a mente del quale le funzioni dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all’art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono trasferite all’Autorità Nazionale Anticorruzione. L’entrata in vigore di questa norma, dunque, ha determinato la soppressione di tutti gli organi operanti in seno alla vecchia Autorità e la stessa cancellazione di quest’ultima dall’ordinamento giuridico italiano.

La nuova normativa è stata salutata con particolare interesse dalla stampa specializzata che si è occupata del tema, anche se una analisi più attenta mostra quanto la realtà sia diversa da quella descritta nei primi commenti. Lo dimostra il fatto che il mutamento radicale tanto auspicato non è ancora pienamente operativo ed efficace: infatti, almeno fino a quando non sarà approvato il provvedimento di riordino complessivo del sistema dei lavori pubblici, di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, la missione istituzionale della nuova Autorità sarà quasi del tutto coincidente con quella della vecchia AVCP.

Tuttavia, in attesa di un quadro normativo più chiaro, la nuova Autorità ha comunque deciso di occuparsi di aspetti non secondari dell’organizzazione interna. Per questa ragione, i nuovi organi hanno deciso di approvare la delibera n. 143/2014 recante la “Revisione dell’organizzazione e individuazione dei centri di responsabilità in base alla missione istituzionale dell’ANAC ridefinita con l’entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, nelle more della presentazione e approvazione del piano di riordino”. Tale atto, dunque, si inserisce a pieno titolo in un più ampio processo di riforma che investirà non solo il piano formale ma anche importanti aspetti sostanziali della materia de qua.

Per quel che qui rileva, è interessante osservare che il legislatore – nonostante le evidenziate istanze di rinnovamento – ha continuato ad attribuire alla Autorità per la lotta alla corruzione il carattere dell’indipendenza: è questo un dato di particolare interesse che è stato subito valorizzato dalla stessa ANAC attraverso una serie di atti di indubbio rilievo. A tal proposito, è possibile citare le due determinazioni che, nella sua breve attività istituzionale, l’Autorità ha emanato:

1) determinazione n.1 del 29 luglio 2014 in tema di “Problematiche in ordine all’uso della cauzione provvisoria e definitiva (artt. 75 e 113 del Codice)”;

2) determinazione n. 2 del 2 settembre 2014 recante l’“Applicazione dell’art. 38, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159”.

Infine, pare opportuno far cenno ad un ulteriore profilo in grado di arricchire il discorso qui sviluppato, che, in parte, prescinde dal dato meramente formale. A ben vedere, le finalità perseguite con l’istituzione della ANAC non possono che essere affidate ad un soggetto dotato di ampia indipendenza, carattere che deve essere declinato sia nei confronti del potere politico che nei riguardi delle strutture economiche. Anzi, il rinnovato quadro in materia di lotta alla corruzione potrà suggerire nuovi spunti di riflessione e, in particolare, potrà sollecitare la ripresa della teoria dell’indipendenza orizzontale e verticale delle Autorità Amministrative[1]. Le recenti vicende dimostrano che non è più sufficiente un mero riferimento all’indipendenza dai “vertici politici”, carattere che, tuttavia, non deve assolutamente venire meno in questo nuovo scenario, in quanto l’indipendenza è soprattutto l’autonomia dai c.d. poteri economici, questione ormai divenuta improcrastinabile.

Osservata da questo angolo visuale, l’istituzione dell’ANAC rappresenta, dunque, un tassello di fondamentale importanza, particolarmente utile ai fini di un serio processo di rivisitazione della teoria generale delle Autorità Amministrative Indipendenti.


[1] Tra i primi a lamentare l’insufficienza di un concetto di indipendenza predicata solo verso gli Esecutivi si veda: G. De Minico, Regole. Comando e consenso, Torino, 2005, in part. cap. I; in particolare, quanto all’indipendenza delle autorità di regolazione europee operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche si veda: R.Manfrellotti, Osservazioni sulla direttiva-quadro 2002/21/CE: il nuovo modello di amministrazione europea nel settore delle comunicazioni elettroniche, p. 201, in P. Costanzo - G. De Minico- R.Zaccaria (a cura di), I “tre codici” della società dell’informazione, Torino, 2006.

 

Osservatorio sulle fonti

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