Nel corso del periodo gennaio-giugno 2014 il Consiglio provinciale ha approvato 3 leggi, tra le quali si segnala:
Legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3
“Istituzione dell’imposta municipale immobiliare (IMI)”
La Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dell’art. 80 del proprio Statuto di autonomia, a decorrere dall’anno 2014, istituisce l’imposta municipale immobiliare (IMI). Essa sostituisce integralmente sul territorio provinciale le imposte comunali immobiliari istituite con leggi statali, anche relative alla copertura dei servizi indivisibili. La legge non comporta oneri a carico del bilancio statale. La neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato è assicurata secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 521, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
La legge definisce gli ambiti demandati all’autonomia regolamentare dei comuni (art. 2); il presupposto impositivo (art. 3); fornisce le definizioni necessarie ai fini dell’applicazione dell’imposta (artt. 4 e 5); identifica i soggetti passivi e attivo dell’imposta (artt. 6 e 7), nonché la base imponibile; provvede alla determinazione dell’aliquota (art. 9); stabilisce detrazioni ed esenzioni (artt. 10 e 11); disciplina le varie fasi del procedimento (dichiarazioni, versamenti, accertamento, riscossione coattiva, sanzioni ed interessi, rimborsi e contenzioso: artt. 12-18).
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Si segnalano anche i seguenti ricorsi in via principale:
Ricorso n. 1 del 2014, Provincia autonoma di Bolzano contro Presidenza del Consiglio dei Ministri
G.U. del 29.01.2014 n. 5
La Provincia di Bolzano ha impugnato l’art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
102, recante “Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché' di cassa integrazione guadagni e di trattamento pensionistico”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Si contesta la previsione che, per i comuni delle Regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito derivante dalla soppressione dell’IMU sulla prima casa avvenga attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'art. 13, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011.
Con tale disposizione viene espressamente confermato il meccanismo dell'accantonamento a valere sulla devoluzione delle quote dei tributi erariali spettanti alla Provincia autonoma di Bolzano di
cui all'articolo 13, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2012, già contestato con il ricorso sub n. 40/2012.
Se ne denuncia il contrasto con il quadro statutario in materia finanziaria, in forza del quale l’intervento del legislatore statale con legge ordinaria necessita della preventiva intesa con la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome. La previsione di una disciplina statale immediatamente e
direttamente applicabile in provincia di Bolzano si porrebbe in evidente contrasto con l'articolo 107 dello Statuto speciale e altresì con il principio di leale collaborazione, in quanto determina una
modificazione unilaterale da parte dello Stato dell'ordinamento provinciale.
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Ricorso n. 11 del 2014, Provincia autonoma di Bolzano contro Presidenza del Consiglio dei Ministri
G.U. del 09.04.2014 n. 16
La Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato diverse disposizioni della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»
Si tratta dell’art. 1, commi 157, 179, 431, lett. b), 435, 508 e 511 nella parte in cui prevede:
destinazione di maggiori gettiti di tributi erariali a confluire, nelle misure annuali indicate, nel "Fondo per interventi strutturali di politica economica"; istituzione di un "Fondo per la riduzione della pressione fiscale" e destinazione ad esso, a decorrere dal 2014, delle maggiori entrate derivanti dal contrasto all'evasione fiscale; riserva allo Stato, per il quinquennio 2014-2019, delle nuove e maggiori entrate erariali derivanti dai decreti-legge n. 138 e n. 201 del 2011, destinazione integrale delle stesse a copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, e fissazione con successivo decreto del MEF, sentiti i Presidenti delle Giunte regionali interessate, delle modalità di individuazione del maggior gettito attraverso separata contabilizzazione; possibilità di intese tra lo Stato e le singole autonomie speciali, entro il 30 giugno 2014, per concordare misure alternative alle riserve di gettito all'erario. La Provincia denuncia l’introduzione unilaterale di riserve di gettito statale al di fuori delle previsioni e in assenza dei requisiti stabiliti dallo statuto speciale e dalle norme di attuazione; la violazione dell'autonomia finanziaria provinciale, della disciplina statutaria dei rapporti finanziari tra Stato e Province autonome e del principio dell'accordo bilaterale per la loro modificazione; la violazione del giudicato costituzionale della sent. n. 241 del 2012; la violazione del principio della certezza dell'entrata e vanificazione della previsione statutaria dell'intesa forte con lo Stato; la violazione dei principi di ragionevolezza, di leale collaborazione e di delimitazione temporale.
Art. 1, commi 429, 526 e 527 nella parte in cui prevede:
determinazione dei contributi alla finanza pubblica dovuti dalle Regioni e dalle Province autonome per il triennio 2015-2017 e dagli enti locali per gli anni 2016 e 2017; previsione di contributi aggiuntivi alla finanza pubblica a carico della Provincia di Bolzano, sia in termini di miglioramento del patto di stabilità, sia mediante ulteriori accantonamenti a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. La Provincia ne denuncia il contrasto con le norme statutarie che stabiliscono le forme di concorso delle Province autonome agli obiettivi di finanza pubblica statale; la violazione del principio dell'accordo per la regolazione dei rapporti finanziari con lo Stato; la lesione di potestà delle Province autonome in materia di finanza locale; la violazione dei principi di ragionevolezza, di leale collaborazione e di delimitazione temporale.
Art. 1, comma 481:
contenimento della spesa per la sanità pubblica; riduzioni per l’anno 2015 e a decorrere dal 2016 del livello del finanziamento del servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato e previsione di criteri e modalità di ripartizione della riduzione tra le Regioni e le Province autonome. Il ricordo della Provincia ne denuncia il contrasto con le norme statutarie che stabiliscono le forme di concorso delle Province autonome agli obiettivi di finanza pubblica statale; la violazione del principio dell’accordo per la regolazione dei rapporti finanziari con lo Stato; la violazione di potestà legislative e amministrative, di fonte statutaria o costituzionale, spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome in materia di ordinamento degli enti sanitari e ospedalieri, organizzazione dei propri uffici e del relativo personale, igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera, e tutela della salute; la violazione dei principi di ragionevolezza, di leale collaborazione e di delimitazione temporale.
Art. 1, commi 499, 500, 502 e 504, i primi tre modificativi rispettivamente dei commi 454, 455 e 461 e l'ultimo abrogativo (a decorrere dall'esercizio 2014) del comma 463 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228:
previsione di ulteriori concorsi alla finanza pubblica a carico della Provincia autonoma di Bolzano fino al 2017 mediante riduzione tabellare di spese; previsione, nell'ambito delle sanzioni relative all’inosservanza del patto di stabilità interno riferito anche alle Province autonome, del divieto di assumere personale a qualsiasi titolo e di stipulare contratti di servizio elusivi del divieto; conferma per il 2013 dell'operatività degli adempimenti prescritti per sanare l’eventuale inosservanza del patto di stabilità. La Provincia denuncia l’imposizione unilaterale di forme di contribuzione finanziaria ulteriori rispetto a quelle definite dallo statuto speciale e dalle norme di attuazione; la violazione del principio dell’accordo bilaterale per la modificazione dei rapporti finanziari dello Stato con le Province autonome e delle norme statutarie che li disciplinano; l’interferenza con l'autonomia finanziaria e con l'organizzazione provinciale; la violazione dei principi di ragionevolezza, di leale collaborazione e di delimitazione temporale.
Art. 1, commi 711, 712 e 729, l'ultimo modificativo dell'art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228:
previsione che per i comuni delle Province autonome (e delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta) la compensazione del minor gettito dell'IMU determinato da nuove norme statali avviene unicamente attraverso un minor accantonamento per l'importo di 5,8 milioni di euro a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali; previsione che, dall'anno 2014, per i medesimi comuni non si tiene conto del minor gettito IMU derivante dal comma 707 della legge di stabilità 2014; conferma della applicabilità dell'art. 13, comma 17, del decreto legge n. 201 del 2011 nei territori delle Province autonome (e delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta). La Provincia denuncia la reiterazione del meccanismo degli accantonamenti sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali come strumento ordinario di regolamentazione dei rapporti finanziari tra Stato e Province autonome, in particolare in materia di finanza locale; la violazione delle norme statutarie e attuative che regolano tali rapporti, del principio dell'accordo per modificarli e delle competenze provinciali in materia di finanza locale; la violazione dell'assetto statutario delle competenze provinciali; la violazione dei principi di ragionevolezza, di leale collaborazione e di delimitazione temporale.
Art. 1, comma 213 (modificativo dell'art. 4, comma 9-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125):
previsione che, ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, gli enti territoriali delle Regioni a statuto speciale devono calcolare il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle Regioni. La Provincia denuncia l’introduzione di norma di dettaglio; la violazione dell’autonomia finanziaria provinciale e (se più favorevole) della competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica; l’inosservanza del regime di adeguamento della legislazione provinciale; la violazione della competenza provinciale a stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità e a provvedere alle funzioni di coordinamento nei confronti degli enti locali; l’incidenza sulle competenze delle Province autonome in materia di organizzazione dei propri uffici e del personale; la lesione dell'autonomia finanziaria degli enti locali e della competenza provinciale in materia di finanza locale; la violazione dei principi di ragionevolezza, di leale collaborazione e di delimitazione temporale.
Art. 1, comma 55:
previsione che una somma pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è destinata dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura al sostegno dell’accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei confidi, senza effetti di aumento sulla determinazione della misura annuale del diritto camerale. La Provincia ne denuncia la violazione del sistema delle relazioni finanziarie della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome con lo Stato; l’attribuzione alle Province autonome di funzioni finanziarie e di coordinamento anche nei confronti delle camere di commercio; la violazione dei principi di ragionevolezza, di leale collaborazione e di delimitazione temporale.
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Ricorso n. 28 del 2014, Provincia autonoma di Bolzano contro Presidenza del Consiglio dei Ministri
G.U. del 21.05.2014 n. 22
La Provincia impugna l’art. 1, comma 8 del decreto legge n. 133 del 30.11.2013, convertito con modificazioni in legge n. 5 del 29.01.2014, recante “Disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia” relativo alla compensazione del minor gettito derivante dall'abolizione della seconda rata dell'imposta per alcune tipologie di immobili. Si tratta in particolare della previsione che, per i comuni delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, la compensazione avviene attraverso un minor accantonamento, per l'importo complessivo di euro 86.108.824,15, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.
La Provincia di Bolzano denuncia la conferma, già contestata con il ricorso n. 1 del 2014, del meccanismo dell'accantonamento a valere sulla devoluzione delle quote dei tributi erariali spettanti alla Provincia di cui all'art. 13, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011, già impugnato con il ricorso n. 40 del 2012; il contrasto con il quadro statutario in materia finanziaria, in forza del quale l'intervento del legislatore statale con legge ordinaria necessita della preventiva intesa con la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome; la violazione del principio dell'accordo; la mancata previsione di un effettivo trasferimento di risorse dal bilancio statale a favore del bilancio provinciale; la lesione della competenza provinciale in materia di finanza locale; la modificazione unilaterale dell'assetto statutario delle competenze provinciali; la violazione dei principi di ragionevolezza e di leale collaborazione.