Nei mesi gennaio-giugno 2014 il Consiglio provinciale della Provincia Autonoma di Trento ha adottato 5 leggi provinciali, fra le quali si segnalano:
Legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4
Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013
La legge introduce una disciplina degli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività della Provincia, delle sue agenzie e dei suoi enti strumentali pubblici e privati e delle modalità per la loro realizzazione. La trasparenza dell'organizzazione e dell'attività amministrativa è assicurata mediante la pubblicazione nel sito istituzionale dei dati, dei documenti e delle informazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione. Fra i documenti resi pubblici, secondo diverse forme, l'anagrafe degli interventi finanziari provinciali, gli incarichi retribuiti di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione conferiti a soggetti esterni; gli incarichi per la rappresentanza in giudizio, per il patrocinio dell'amministrazione le nomine di consulenti tecnici di parte e gli incarichi per il ricorso alle funzioni notarili; incarichi per l'esecuzione di lavori pubblici. A fronte di una richiesta di accesso ai documenti da parte del cittadino, eventuali mancate risposte, diniego o differimento dell’accesso, legittimeranno il richiedente a rivolgersi al difensore civico.
Per verificare l’applicazione di disposizioni provinciali e statali in materia di trasparenza, è stata istituita al figura del responsabile della trasparenza, nominato dalla Giunta provinciale e individuato tra alcuni dirigenti
Si segnalano anche i seguenti ricorsi in via principale:
Ricorso n. 3 del 07.01.2014, Provincia autonoma di Trento contro Presidenza del Consiglio dei Ministri
G.U. 05.02.2014, 1ª serie speciale n. 7
Si chiede la dichiarazione di illegittimità costituzionale del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, concernente "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazioni guadagni e di trattamenti pensionistici", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 relativamente all'articolo 2-bis, comma 2, nella parte in cui non prevede che le risorse destinate ai comuni della provincia di Trento siano assegnate, anziché direttamente ai comuni, alla Provincia, affinché questa ne disponga nell'ambito della propria competenza in materia di finanza locale. Si chiede la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2-bis , in quanto esso non dispone, anziché un "minore accantonamento" ai sensi dell'art. 13, comma 17, del d.l. n. 201 del 2011, l'assegnazione delle corrispondenti risorse alla Provincia, nonché nella parte in cui non quantifica tali risorse in termini corrispondenti alla quantificazione calcolata per i rimanenti comuni. Nei termini esposti nel ricorso la Provincia denuncia la violazione dell’autonomia finanziaria e del principio di ragionevolezza. L’impugnata disciplina non prevede, in luogo della diretta assegnazione di risorse statali ai singoli comuni, l'assegnazione delle corrispondenti risorse alla Provincia stessa, affinché essa ne disponga nel rispetto delle competenze statutarie in materia di finanziamento dei comuni secondo un modello di finanza locale definito dallo Statuto di autonomia, in cui la Provincia costituisce punto di snodo necessario tra lo Stato e i comuni, nel quale si valutano le necessità del sistema locale e dei singoli comun i, sulla base di regole e criteri autonomamente definiti, d'intesa con i comuni stessi, al livello provinciale, escludendo, comunque, trasferimenti diretti dallo Stato ai comuni.
Ricorso n. 4 del 7 gennaio 2014, Provincia autonoma di Trento contro Presidenza del Consiglio dei Ministri
G.U. 12.02.2014, 1ª serie speciale n. 8
Si chiede alla Corte costituzionale di dichiarare l’illegittimità costituzionale di alcuni articoli del d.l. 101/2013 , recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 (art. 1, commi 5 e 8, e art. 4, comma 10).
La Provincia impugna la disciplina in materia di riduzione della spesa per studi e incarichi di consulenza nella pubblica amministrazione, denunciando l’introduzione unilaterale di un'ulteriore misura di coordinamento finanziario con conseguente violazione del principio dell'accordo tra Stato e province autonome in materia finanziaria e delle competenze provinciali in relazione agli obblighi relativi al patto di stabilità interno e alle funzioni di coordinamento degli enti pubblici locali.
La Provincia impugna, inoltre, la previsione che la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'economia e delle finanze dispongono almeno una volta all'anno visite ispettive, a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e dei servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di verificare il rispetto dei vincoli finanziari in materia di contenimento della spesa di cui all'art. 1 del decreto impugnato, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate, denunciando la violazione del sistema dei rapporti tra Stato e Provincia, come definiti dalle norme statutarie e di attuazione Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19.