Con delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2014, il Governo ha impugnato la legge della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 28 marzo 2014, n. 5 rubricata “Disposizioni urgenti in materia di OGM e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)”.
La legge in esame, in attuazione della competenza regionale in materia di agricoltura e foreste (art. 4 dello Statuto di autonomia), ha modificato l’art. 16 della l. r. n. 9/2007, introducendo la seguente disposizione: “[…]è ammesso il reimpiego nel ciclo colturale di provenienza dei residui ligno-cellulosici derivanti da attività selvicolturali di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), da potature, ripuliture o da altri interventi agricoli e forestali, previo rilascio, triturazione o abbruciamento in loco, entro 250 metri dal luogo di produzione, purché il materiale triturato e le ceneri siano reimpiegate nel ciclo colturale, tramite distribuzione, come sostanze concimanti o ammendanti e lo spessore del materiale distribuito non superi i 15 centimetri nel caso della triturazione e i 5 centimetri nel caso delle ceneri”.
Il d. lgs. n. 152/2006 (c.d. Codice dell’ambiente) prevede invece che i residui vegetali siano esclusi dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, se rientranti nella nozione di sottoprodotto (art. 184-bis) e se impiegati in attività agricole o per la produzione di energia, mediante processi o metodi che non danneggino l’ambiente né mettano in pericolo la salute umana (art. 185, primo comma, lettera f).
In altri termini, la disciplina statale prevede che la sostanza in questione, al fine di essere considerata sottoprodotto e non rifiuto, debba soddisfare cumulativamente i requisiti previsti dall’art. 184-bis, richiedendo di compiere una specifica valutazione non operabile in astratto. La legge regionale, viceversa, escluderebbe a priori e in via generale i residui vegetali dalla disciplina sui rifiuti.
Ad avviso del ricorrente, la legge impugnata presenta quindi profili di contrasto con la normativa statale in materia ambientale (a sua volta di attuazione della direttiva 2008/98/CE) e pertanto eccede dalle competenze statutarie, violando l’art. 117, primo comma e secondo comma, lett. s), Cost.