Nei mesi luglio-ottobre 2014 il Consiglio provinciale della Provincia Autonoma di Trento ha adottato 6 leggi provinciali, fra le quali si segnalano:
Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 8
Modificazioni della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1, relative all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), e della legge provinciale di contabilità 1979, relative alle operazioni di cessione dei crediti
La legge provinciale ha stabilito una riduzione dell'addizionale regionale all'IRPEF per la Provincia Autonoma di Trento pari a 0,73 punti percentuali, per il periodo d'imposta 2014 e a beneficio di tutti coloro che hanno un reddito imponibile non superiore ad euro 15.000.
In particolare, la nuova riduzione sostituisce quella prevista nel co. 1 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 1 del 2014, a norma del quale era "ridotta con deliberazione della Giunta provinciale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, di 0,33 punti percentuali per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini
dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a 28.000 euro".
La Legge è entrata in vigore il 15 ottobre 2014.
Per i giudizi di legittimità costituzionale fra i ricorsi in via principale si segnalano:
Ricorso n. 65/2014, Provincia autonoma di Trento contro Presidenza del Consiglio dei Ministri G.U. del 29/10/2014 n. 45
Si chiede la dichiarazione di illegittimità costituzionale di alcuni articoli del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. La normativa statale prevede, a giudizio della Provincia, forme di contribuzione finanziaria da parte delle province autonome e degli enti locali, in misura determinata o indeterminata, unilateralmente disposte dal legislatore statale, ulteriori rispetto al quadro previsto dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. Le forme di concorso delle province autonome agli obiettivi della finanza pubblica statale sono da questi riservati a un accordo bilaterale a carattere paritario con lo Stato (art. 79 dello Statuto)