Dall'inizio dell'anno il Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Bolzano ha approvato 8 leggi provinciali. Del periodo più recente (giugno-ottobre 2014) si segnalano:
Legge provinciale 21 luglio 2014, n. 51.
Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 8, della legge provinciale 8 maggio 2013, n. 5, recante "Disposizioni sull'elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano e sulla composizione e formazione della Giunta provinciale".
Si tratta di una legge di interpretazione autentica dell'art. 3, comma 8, della legge statutaria n. 5/2013. Prevede che la disposizione debba essere interpretata nel senso che alle candidate e ai candidati che non hanno presentato il rendiconto delle spese sostenute per la campagna elettorale e dei contributi finanziari ricevuti entro il termine previsto dal comma 5 dello stesso articolo, è inviata una comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio da parte dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale, con l'indicazione dell'ammontare della sanzione amministrativa e la concessione di un termine di 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per presentare il rendiconto. La presentazione del rendiconto nell'anzidetto termine comporta la non applicazione della sanzione amministrativa.
L'esigenza di chiarire il significato della disposizione si era imposto alla luce del fatto che il termine previsto per la rendicontazione delle spese elettorali era stata rispettato da 328 candidati sui 424 presenti nelle 14 liste. Molti (tranne 10) avevano provveduto all'invio del rendiconto in data successiva. L'incertezza era aumentata dall'imprecisa formulazione della disposizione, con notevoli differenze tra il testo italiano e quello tedesco. Nella versione tedesca si legge che è concessa una proroga di 20 giorni "für die Nachreichung von Unterlagen ab dem Tag der Aufforderung", mentre la versione italiana recita "Per presentare i documenti è concessa una proroga di 20 giorni dalla data dell'ingiunzione di pagamento". Pertanto non era assolutamente chiaro se con "Unterlagen" ovvero "documenti" si intendesse il rendiconto oppure non meglio precisati altri documenti, né era chiaro quando, nel corso della procedura, dovesse essere applicata la sanzione amministrativa prevista per la mancata presentazione del rendiconto delle spese sostenute per la campagna elettorale.
Se ne chiarisce quindi l'interpretazione nei termini suddetti, richiamandosi all'intenzione del legislatore per la quale la sanzione dovrebbe essere applicata nel momento in cui il candidato/la candidata anche allo scadere della proroga di 20 giorni per la presentazione del rendiconto non ha ancora ottemperato a tale obbligo.
La suddetta intenzione risulta anche dai lavori preparatori che hanno preceduto la deliberazione nell'ambito dell'iter di approvazione della legge provinciale n. 5/2013. Difatti, l'intero articolo 3, e quindi anche il comma 8, deriva da un emendamento presentato in lingua tedesca e successivamente tradotto in italiano, ma nella versione originale di questo emendamento – e dunque anche nel testo tedesco della legge – non si parla di ingiunzione di pagamento (Zahlungsaufforderung) come nel testo italiano, ma solo di Aufforderung, cioè di invito/esortazione.
Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 8
"Modifiche di leggi provinciali in materia di spettacoli pubblici, enti locali, formazione e procedimento amministrativo"
La legge reca modifiche ad una eterogenea serie di leggi.
L'art. 1 modifica la legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, "Norme in materia di pubblico spettacolo", prevedendo il reinserimento di un rappresentante della Questura tra i componenti della commissione pubblici spettacoli. La norma era stata modificata nel 2013 prevedendo al posto del rappresentante della Questura un rappresentante dell'autorità di pubblica sicurezza locale. Tuttavia al fine di evitare un ricorso alla Corte Costituzionale da parte del Governo che ne aveva contestato la legittimità, la Provincia si è impegnata a ripristinare la formulazione originaria della disposizione. Viene inoltre previsto quale nuovo componente anche un rappresentante dei prestatori dei servizi per eventi.
Art. 2 modifica la legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, "Ordinamento della formazione professionale" "Art. 6/bis (Validazione e certificazione delle competenze), al fine, in particolare, di un suo adeguamento agli indirizzi dell'Unione europea e al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. Si impegna quindi la Provincia autonoma di Bolzano a promuove interventi e servizi volti alla validazione e alla certificazione delle competenze acquisite dalla persona lungo tutto l'arco della vita in contesti di apprendimento formali, non formali e informali. Si affida alla Giunta provinciale il compito di definire i criteri, i termini e le modalità dei servizi e dei processi di validazione e certificazione delle competenze.
L'art. 3 modifica la legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, "Ordinamento delle comunità comprensoriali" allo scopo di garantire un trattamento equo e conforme tra Comuni e Comunità comprensoriali, per quanto riguarda le disposizioni relative agli obblighi nell'ambito pubblico, di trasparenza e di diffusione di informazioni, previste principalmente dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
L'art. 4 modifica la legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, "Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi". In particolare, facilita lo scambio di
dati ed informazioni tra la Provincia e gli altri enti pubblici che utilizzano il sistema DURP per la gestione delle proprie prestazioni; riduce l'ammontare delle sanzioni in casi di indebita percezione di borse di studio.
Si procede, infine, all'immediato adeguamento ai termini abbreviati delle procedure di affidamento negli appalti previsti dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici, che abroga la direttiva 2004/18/CE, e la Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, che abroga la direttiva 2004/17/CE.