Con delibera del 17 gennaio 2014 il Governo ha impugnato la legge della Regione Sardegna del 15 gennaio 2014, n. 4 recante disposizioni per l'"Istituzione dell'Agenzia regionale per la bonifica e l'esercizio delle attività residuali delle aree minerarie dismesse o in via di dismissione (ARBAM)".
L'art 13, comma 3, della citata legge, contenente la disciplina inerente il personale dipendente dell'ARBAM, è stato ritenuto costituzionalmente illegittimo per violazione degli articoli 97 e 117, lettera l) della Costituzione.
Invero, la norma in parola ha disposto il trasferimento del personale dipendente della società in house IGEA Spa all'ARBAM con contestuale applicazione del contratto collettivo del comparto Regione, enti e agenzie e riconoscimento di un assegno ad personam rimborsabile in caso di trattamenti economici superiori.
Ad avviso della ricorrente, regolando il citato art. 13 una vera e propria procedura di mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato da una società in house ad un ente pubblico regionale, si pone in contrasto con il principio di accesso al pubblico impiego di cui all'art. 97 Cost. e con i principi sanciti dal T.U. sul pubblico impiego (d. lgs. 165/2001). La normativa eccede pertanto le competenze regionali in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione.
La ricorrente ha altresì segnalato il contrasto della normativa con la legge di stabilità per il 2014 (l. 147/2013) che, all'art. 1, comma 563, ha vietato la mobilità del personale tra le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni e le stesse pubbliche amministrazioni.
D'altra parte la stessa giurisprudenza costituzionale ha in più occasioni ribadito che per l'accesso nei ruoli alle pubbliche amministrazioni risulta imprescindibile il ricorso al pubblico concorso quale criterio generale ed ordinario di reclutamento (da ultimo, Corte cost. n. 227 del 2013) e che il trasferimento del personale dipendente di una società partecipata dalla Regione alla Regione stessa o ad altro ente pubblico in assenza di alcuna procedura selettiva di tipo concorsuale costituisce un indebito privilegio per i soggetti beneficiari in violazione del principio di uguaglianza e dei canoni di imparzialità e di buon andamento ex artt. 3 e 97 Cost. ( sentenza n. 62 del 2012; nello stesso senso sentenze nn. 310 e 299 del 2011 e n. 267 del 2010).