Con delibera del 21 marzo 2014 il Governo ha impugnato la legge della Regione Sardegna del 21 gennaio 2014, n. 7 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2014)".
L'art. 1, comma 1, della citata legge regionale è stato ritenuto in contrasto con il principio di gerarchia delle fonti e costituzionalmente illegittimo sotto diversi profili.
La norma dispone, infatti, che, tra le entrate tributarie spettanti alla Regione, devono essere ricomprese anche le "imposte di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati generate nel territorio dello Stato".
Ad avviso della ricorrente, si tratterebbe di una norma interpretativa dell'art. 8 lettera d) dello Statuto speciale per la Sardegna (approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) dalla stessa richiamato. Invero, il comma 1 lettera d) del citato art. annovera tra le entrate tributarie regionali "i nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta nel territorio della regione"; il secondo comma dello stesso articolo dispone, poi, che "nelle entrate spettanti alla Regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono in attuazione di disposizioni legislative o per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della regione".
In particolare, l'utilizzo del termine "generate" introdurrebbe in via interpretativa, quale criterio di quantificazione del gettito delle accise, il criterio del "generato" – che fa riferimento alla produzione complessiva che si realizza nel territorio della regione - in contrasto con il criterio del "precetto" – che fa invece riferimento esclusivamente ai prodotti immessi nel consumo del territorio regionale – richiamato dall'art. 8 comma 1 lettera d) dello Statuto della regione.
Essendo precluso al legislatore regionale definire con legge ordinaria l'ambito applicativo di una disposizione dello Statuto speciale per la Sardegna, di rango costituzionale, deriverebbe, ad avviso della ricorrente, la violazione del principio di gerarchia delle fonti del diritto secondo cui non è consentito ad una norma subordinata modificare o abrogare una norma sovraordinata.
In secondo luogo, la stessa norma è stata ritenuta illegittima per contrasto con il sistema impositivo in materia di accise così come disciplinato dal T.U. delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulle produzioni e sui consumi (d. l.gs. 26 ottobre 1995 n. 504) di recepimento della direttiva comunitaria 2008/118/CE.
Invero, il criterio del "generato" contrasta con quanto stabilito dal TU in parola che dispone al comma 1 dell'art. 2 che " per i prodotti sottoposti ad accisa l'obbligazione tributaria sorge al momento della loro fabbricazione ... ovvero dalla loro importazione" e al comma 2 che " l'accisa è esigibile all'atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato".
La normativa regionale, dunque, quantificando il gettito delle accise in relazione ai prodotti fabbricati nel territorio regionale, si pone in contrasto con il quadro normativo comunitario richiamato, che quantifica invece il gettito dell'accisa in relazione esclusivamente ai prodotti immessi in consumo.
La stessa Corte costituzionale, con le sentenze n. 185 del 2011 e 115 del 2010, ha sottolineato il nesso che lega le accise al territorio in cui si realizza il consumo del prodotto.
Per le ragioni appena esposte, il Governo ha ritenuto l'art. 1, comma 1, della legge della regione Sardegna n. 7 del 21 gennaio 2014:
- eccedente le competenze statutarie di cui agli articoli 8, 54 e 56 dello Statuto speciale sardo;
- contrastante con l'art. 117 Cost. per violazione delle competenze esclusive dello Stato in materia di ordinamento comunitario e obblighi internazionali (comma primo) nonché nelle materie di politica estera, sistema tributario e contabile dello Stato e dogane (secondo comma, lettere a), e) e q));
- contrastante sia con il primo che con il secondo comma dell'art. 119 Cost. che impongono alle Regioni rispettivamente, l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e il rispetto della Costituzione e dei principi di coordinamento della finanza pubblica nell'esercizio della potestà tributaria alle stesse riconosciuta.