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AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (1/2015)

Nel periodo di riferimento della presente nota – compreso tra i mesi di ottobre dello scorso anno e febbraio 2015 – l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha adottato vari atti normativi: con alcuni di essi, l’Autorità è tornata ad occuparsi di temi già affrontati, anche di recente; altri atti, invece, hanno avuto ad oggetto questioni completamente nuove, frutto, come vedremo, della intensa collaborazione avviata con le altre Autorità indipendenti. Pertanto, riteniamo utile suddividere le seguenti riflessioni in due parti, organizzando il pensiero secondo la distinzione appena fatta.

1) Tra gli atti normativi riguardanti questioni già affrontate dall’Autorità ricordiamo i due interventi che, a distanza di pochissimo tempo, hanno modificato il regolamento sull’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità[1] e il regolamento in materia di rating di legalità[2]. In particolare, quest’ultimo intervento è coerente con il dichiarato intento di rendere più capillare e penetrante il controllo che l’Autorità è chiamata a esercitare in sede di rilascio del rating, così da aumentare ulteriormente il livello di legalità richiesto alle imprese. L’innovazione più evidente rispetto alle precedenti versioni del regolamento si traduce nella esigenza manifestata dall’Autorità di tener conto anche del livello di tutela dei consumatori assicurato dall’impresa in sede di attribuzione del rating di legalità.

2) Decisamente più incisivi sono stati gli interventi relativi alle materie condivise con altre Autorità, tra i quali è possibile ascivere i seguenti atti.

  • Nel Bollettino settimanale del 3 novembre 2014, n. 42[3] sono stati pubblicati a) il Protocollo di intesa integrativo in materia di tutela del consumatore tra l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico e b) il Protocollo di intesa tra l’Autorità di regolazione dei trasporti e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
  • Nel Bollettino settimanale del 24 novembre 2014, n. 45[4] è stato pubblicato il provvedimento con cui è stata chiusa l’indagine conoscitiva   precedentemente avviata con l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in merito al delicato tema dei “Mercati di accesso e reti di telecomunicazioni a banda larga e ultra larga”. L’importanza della questione è di tutta evidenza se si considera che per entrambe le Autorità la realizzazione delle reti a banda larga è essenziale nella prospettiva di voler raggiungere gli obiettivi fissati nell’Agenda Digitale Europea e, in termini più generali, per fornire una reale spinta alla crescita dell’economia. Non a caso, il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea può richiedere un differente insieme di politiche pubbliche che possono riguardare anche aree nelle quali gli operatori privati hanno già definito piani di investimento. In queste circostanze, è evidente che, tanto più la politica pubblica assume un ruolo di guida del processo innovativo del settore, tanto più occorre tenere presente i rischi per il funzionamento dei mercati e per il processo concorrenziale, sia nella sua declinazione statica che dinamica. Più in generale, proseguono le due Autorità, l’intervento pubblico – che appare necessario anche nel nostro Paese per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea – può intrecciarsi con scenari di organizzazione del settore che presentano gradi di problematicità differenti con riguardo agli impatti concorrenziali e le misure regolamentari[5].
  • Nel Bollettino settimanale 15 dicembre 2014, n. 48[6] è stato pubblicato il Protocollo di intesa tra l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e l’Autorità Nazionale Anticorruzione. Le forme di collaborazione che potranno essere implementate sono dettagliate nelle varie clausole che compongono il Protocollo, anche se una schematizzazione delle stesse è fornita dall’art.1, a mente del quale le Autorità cooperano ponendo in essere le seguenti attività:
    1. segnalazione dell’AGCM all’ANAC di presunti fenomeni di alterazione delle regole e delle procedure di gara che emergano nel corso di procedimenti istruttori avviati dall’AGCM riguardanti ipotesi di collusione tra imprese per la partecipazione ad appalti pubblici o nel corso della propria attività istituzionale;
    2. segnalazione dell’ANAC all’AGCM, compatibilmente con eventuali indagini dell’Autorità giudiziaria, di presunti fenomeni collusivi di cui emerga notizia nel corso dello svolgimento della propria attività o in seguito a specifiche segnalazioni di imprese o stazioni appaltanti;
    3. inoltro da parte dell’AGCM all’ANAC del parere motivato inviato alla stazione appaltante e deliberato ai sensi dell’art. 21 bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287 nel caso di atti di gara che possano comportare una violazione delle norme poste a tutela della concorrenza e del mercato. In tale ultimo circostanza, le eventuali osservazioni dell’ANAC saranno prese in considerazione dall’AGCM laddove la stazione appaltante non si conformi al parere motivato e l’AGCM decida di ricorrere in giudizio avverso l’atto di gara.


[1] Il regolamento sull’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità è stato da ultimo modificato con un atto pubblicato sul supplemento al Bollettino settimanale del 29 dicembre 2014, n. 50, consultabile al seguente indirizzo . Un precedente intervento si era avuto in virtù di un atto pubblicato sul Bollettino settimanale del 3 novembre 2014, n. 42, citato anche nella seguente nota 3.

[2] Il regolamento è pubblicato sul Bollettino 15 dicembre 2014, n. 48 ed è reperibile al seguente indirizzo.  

[5] In questi termini il comunicato stampa diramato a seguito della chiusura della indagine conoscitiva, consultabile a questo indirizzo.

[6] Vedi i riferimenti già citati supra, nota 2.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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