Nel corso degli ultimi mesi, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha completato il processo di riorganizzazione interna[1] avviando definitivamente le procedure volte al compimento di tutte le attività istituzionali indicate nella legge istitutiva. Ciò ha determinato l’emanazione di un discreto numero di atti, così come si evincerà dalla lettura della presente nota[2].
In via del tutto preliminare, occorre ribadire che, in piena continuità con lo spirito che ha sempre contraddistinto questa rubrica, ci occuperemo esclusivamente degli atti aventi portata generale, ben consapevoli del fatto che l’impegno profuso dall’Autorità nel periodo considerato ha riguardato molto spesso casi concreti e specifici, in relazione ai quali l’ANAC è dovuta intervenire, in più di una occasione, comminando le sanzioni previste dal quadro normativo di riferimento.
Tra gli atti più interessanti si segnala la determinazione 8 gennaio 2015, n. 1, recante “Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163” [3]. L’intento perseguito è assolutamente chiaro, dato che è la stessa Autorità a precisare che il suo intervento è volto a dirimere i dubbi interpretativi delle norme in esame al fine di orientare il comportamento degli operatori del settore. La normativa a cui si riferisce la determinazione in commento è contenuta nel decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, convertito, con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114. In particolare, l’art. 39, rubricato «Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici», ha modificato gli artt. 38 e 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nelle disposizioni riguardanti, rispettivamente, i requisiti di ordine generale occorrenti per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici e i documenti e le informazioni complementari nonché la tassatività delle cause di esclusione.
Tra le delibere consiliari più interessanti[4], segnaliamo:
- 1.Delibera 9 gennaio 2015, n. 1 recante “Interpretazione e applicazione del decreto legislativo n. 39/2013, con particolare riguardo alle cause di incompatibilità tra il mandato parlamentare e lo svolgimento di cariche di natura elettiva ricoperte all’interno degli ordini professionali”, successivamente sostituita (rectius, integrata) dalla delibera 21 gennaio 2015, n. 8. Dal confronto dei due testi emerge un quadro di riferimento retto dai seguenti principi: A) l’art. 6 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 non contempla la carica di parlamentare tra quelle che danno luogo ad inconferibilità di incarichi amministrativi; B) ai sensi dell’art. 11, primo comma, del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 sussiste, invece, l’incompatibilità tra l’incarico di amministratore di ente pubblico, così come definito dalle disposizioni di riferimento, e la carica parlamentare. L’accertamento e la contestazione delle incompatibilità tra due cariche può avvenire in due modi: da parte dell’amministrazione che ha conferito l’incarico amministrativo ovvero da parte della camera di appartenenza del parlamentare. L’art. 19 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 disciplina il procedimento di accertamento e contestazione delle cause di incompatibilità nel caso in cui vi sia stato l’intervento dell’amministrazione competente. Tale procedimento, che comporta l’assegnazione del termine previsto dalla legge per scegliere quale carica continuare a mantenere, rientra nella competenza esclusiva dell’amministrazione di appartenenza. In questo caso, dunque, l’ANAC è tenuta ad esercitare la sola vigilanza al fine di garantire il rispetto delle norme di riferimento da parte delle pubbliche amministrazioni. Per quanto concerne la seconda ipotesi, l’ANAC non ha, invece, alcun potere di accertamento edelle cause di incompatibilità che si verifichino nel caso di mantenimento da parte del parlamentare di altra carica elettiva. Tali poteri sono riservati dalla legge alla competenza esclusiva della camera di appartenenza del parlamentare interessato, in perfetta conformità con il principio dell’autodichia.
- 2.Delibera 21 gennaio 2015, n. 10 recante “Individuazione dell’autorità amministrativa competente all’irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di specifici obblighi di trasparenza”. In questo caso, l’Autorità precisa che la scelta di adottare una nuova delibera – che si discosta in più punti dalla precedente delibera del 2013 – è stata presa in seguito agli interventi normativi (ricordati nella premessa all’atto) che potrebbero incidere sulla corretta interpretazione del regime sanzionatorio previsto dall’art. 47, terzo comma,decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L’Autorità afferma che l’interpretazione fornita dagli operatori e dagli studiosi soffre di alcuni limiti, tutti riconducibili ad una non chiara formulazione dell’art. 47, terzo comma. Per questo motivo, l’ANAC, pur ribadendo la necessità di un intervento legislativo urgente e appropriato che definisca con precisione il sistema sanzionatorio e i soggetti responsabili, ha ritenuto comunque opportuno modificare nelle more il precedente orientamento, contenuto nella delibera del 2013, con il preciso obiettivo di “garantire una maggiore coerenza dell’applicazione delle sanzioni ai principi dell’ordinamento come risultano anche dalla recenti modifiche normative”. In ragione di questa considerazione si comprende perché sia le stessa Autorità a parlare di “disciplina transitoria”, la cui applicazione sarà limitata nel tempo in virtù del principio generale “tempus regit actum”.
Nel periodo di riferimento, l’Autorità ha anche adottato due regolamenti[5], con i quali sono stati disciplinati i seguenti profili:
- 1.Regolamento 14 gennaio 2015 recante “Modalità operative per l’esercizio della funzione consultiva di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e decreti attuativi e, in materia di appalti pubblici ai sensi dell’art. 3, comma 3 del “Regolamento sull’esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all’art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, adottato dall’Autorità nella seduta del 2 settembre 2014”.
- 2.Regolamento 14 gennaio 2015 sulla organizzazione e sul funzionamento della Camera Arbitrale.
Infine, si segnala che l’Autorità ha reso un importante parere in merito all’intervento della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 11, primo comma, lettera a) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (c.d. legge Severino), norma che disciplina la sospensione e la decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità. Tale parere – dal contenuto sostanzialmente positivo – è interamente fondato sulla corretta interpretazione delle norme contenute negli artt. 51, 54 e 97 della Costituzione[6]: infatti, secondo l’ANAC la norma invocata «appare del tutto conforme» alla Costituzione, che all’art. 51 tutela l’accesso di tutti i cittadini alle cariche pubbliche, all’art. 54 richiede a chi le esercita «disciplina e onore» e all’art. 97 vuole pubbliche amministrazioni ispirate al principio della imparzialità. Tali principi – afferma con grande chiarezza l’Autorità – «sarebbero compromessi se si riducesse la portata e l’efficacia delle misure volte a escludere dalle cariche pubbliche coloro che siano stati condannati per reati che la legge consideri pregiudizievoli della moralità e dell'imparzialità dell'amministrazione». Da ciò discende che per l’Autorità la prevalenza dell’interesse pubblico deve essere salvaguardata anche ammettendo quella che da taluni è stata ritenuta (erroneamente) alla stregua di una indebita applicazione retroattiva della normativa.
[1] Per maggiori chiarimenti sul punto, si può consultare il Piano di riordino ai sensi dell’art. 19, terzo comma, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114 consultabile al seguente indirizzo web.
[2] Per completezza del discorso, pare opportuno ricordare che l’ANAC ha sottoscritto anche un protocollo di intesa con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il cui contenuto è analizzato nella scheda relativa agli atti emanati da quest’ultima Autorità pubblicata in questa Rivista (periodo di riferimento ottobre 2014 – febbraio 2015).
[3] Il testo integrale dell’atto è consultabile al seguente link.
[4] Tutte le delibere del Consiglio – e, dunque, non solo quelle citate nel testo – sono consultabili sul sito istituzionale dell’Autorità a questo indirizzo.
[5] Entrambi i regolamenti citati nel testo sono reperibili a questo indirizzo.