In data 25 agosto 2015, la Banca d’Italia ha adottato un atto recante “Disposizioni in materia di segnalazioni a carattere consuntivo relative all’emissione e all’offerta di strumenti finanziari”.
Si tratta dell’attuazione dell’art. 129, co. 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), rubricato “Emissione di strumenti finanziari”, secondo cui “[l]a Banca d'Italia può richiedere a chi emette od offre strumenti finanziari segnalazioni periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo riguardanti gli strumenti finanziari emessi od offerti in Italia, ovvero all'estero da soggetti italiani, al fine di acquisire elementi conoscitivi sull'evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari”.
Dunque, con l’atto normativo in questione, pur sprovvisto di un fondamento legislativo espresso e puntuale, la Banca d’Italia non ha fatto altro che disciplinare le modalità di esercizio di un potere ad essa espressamente conferito dal TUB, quello relativo, appunto, alla richiesta di dati e informazioni agli emittenti od offerenti di strumenti finanziari.
Con riferimento agli aspetti procedimentali, le citate disposizioni rappresentano l’esito di un’articolata consultazione pubblica cui hanno partecipato cinque diversi soggetti (Abi, Acepi, Allen & Overy, Assosim, Securitisation Services).
Si rileva, altresì, la presenza del documento relativo all’analisi d’impatto della nuova disciplina, nella cui introduzione si specifica che tale analisi è stata condotta in forma semplificata “come previsto dalle Linee guida per l’analisi d’impatto, considerata la contenuta complessità degli interventi da effettuare e i limitati oneri stimati a carico del sistema”.
Le Disposizioni in oggetto entreranno in vigore il 1° ottobre 2016 con contestuale abrogazione del Titolo IX, Capitolo 1, delle Istruzioni di Vigilanza per le banche di cui alla Circolare n. 229 del 21 aprile 1999.