La legge n. 62/2015 detta norme sul regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan.
Legge 7 maggio 2015, n. 62, Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan. (15G00078) (GU Serie Generale n.112 del 16-5-2015)
Il Territorio di Taiwan non gode di riconoscimento da parte dell'Italia quale stato indipendente. Non era dunque possibile pervenire alla stipula di una convenzione internazionale per prevenzione della evasione e contro le doppie imposizioni sul modello che solitamente il nostro Paese adotta nelle relazioni bilaterali.
Si è dunque reso necessario ricorrere allo strumento della legge ordinaria, approvata definitivamente nel mese di Aprile e poi pubblicata a Maggio. La struttura della legge riprende i modelli convenzionali di matrice Ocse che l'Italia utilizza.
Con tale legge l'Italia intende dare impulso alle relazioni economiche con Taiwan, di cui l'Italia già oggi è il quarto partner commerciale in Europa.
D'ora in avanti, dunque, i rapporti fiscali tra Italia e Taiwan saranno regolati dalla legge 58 che, oltre a favorire la cooperazione nella lotta all'evasione fiscale transnazionale attraverso il superamento del segreto bancario, consente di evitare fenomeni di doppia tassazione.
L'art. 1 introduce una deroga alle norme dell'ordinamento tributario nazionale al fine di consentire l'applicazione del regime fiscale speciale a soggetti, persone fisiche e giuridiche, residenti in uno o in entrambi i territori.
La legge si applica esclusivamente alle imposte sui redditi. In particolare, per quanto attiene all'Italia, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle società, l'imposta regionale sulle attività produttive. Per quanto attiene a Taiwan, le imposte sul reddito delle imprese con scopo di lucro, l'imposta sul reddito consolidato delle persone fisiche, l'imposta di base sul reddito.
La legge dispone (art. 4) che è residente in uno dei due Paesi la persone fisica o giuridica che, in virtù della legislazione nazionale, è ivi assoggettata ad imposta. Nell'ipotesi in cui la persona sia residente in entrambi i Paesi, sono previsti alcuni criteri di individuazione della prevalente residenza. In particolare, la persona è considerata residente nel Territorio in cui ha l'abitazione permanente. Quando essa dispone di una abitazione permanente in ciascuno degli Stati, è considerata residente nel Territorio in cui le sue relazioni personali ed economiche sono più strette. Se tale individuazione non è possibile, la persona è considerata residente nel Paese in cui soggiorna abitualmente. Se nemmeno attraverso tale criterio è possibile individuare la residenza prevalente, le autorità competenti dei Territori risolveranno la questione di comune accordo.
In caso di doppia residenza di società, l'ente deve ritenersi residente solo nel Paese in cui è localizzata la direzione effettiva dell'impresa.
La legge si occupa poi delle regole di tassazione dei redditi. L'art. 6 prevede che i redditi immobiliari, derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altro tipo di utilizzo, ritraibili da immobili situati in uno dei due Territori da un residente nell'altro Territorio, sono imponibili nello Stato di ubicazione dell'immobile.
L'art. 7 stabilisce che gli utili di impresa sono tassati nello Stato dell'impresa, a meno che quest'ultima non operi nell'altro Paese tramite una stabile organizzazione. In tal caso l'impresa attribuisce alla stabile organizzazione la quota di utili che si ritiene da essa realizzata.
L'art 8 stabilisce che, in caso di utili d'impresa derivanti dal traffico internazionale di navi o di aeromobili, la tassazione è prevista soltanto nel Paese in cui è posta la direzione effettiva dell'impresa di navigazione. Nell'ipotesi in cui la sede della direzione effettiva dell'impresa sia situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nel Territorio in cui si trova il porto di immatricolazione della nave.
L'art 10 in materia di tassazione dei dividendi afferma il principio generale per cui il dividendo è tassato nel territorio del percettore.
Anche per quanto attiene gli interessi, ai sensi dell'art. 11, la regola generale è quella della tassazione nel Paese del percettore, a cui può derogarsi con la tassazione nel Paese della società partecipata, salvo il rispetto del limite dell'aliquota massima al 10%.
L'art. 12 stabilisce che i canoni provenienti da un territorio e pagati ad un residente dell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio se il residente è beneficiario effettivo dei canoni. Tali canoni sono imponibili anche nel territorio dal quale essi provengono se l'effettivo beneficiario dei canoni e' residente dell'altro territorio, ma l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.
L'art. 13 dispone che gli utili provenienti dall'alienazione di beni immobili sono tassabili nel territorio dove detti beni sono situati. Gli utili, invece, derivanti dall'alienazione di beni mobili che fanno capo ad una stabile organizzazione che un'impresa ha nell'altro territorio e di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di un territorio nell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili utilizzati nel traffico internazionale o di beni mobili relativi all'utilizzo di dette navi o aeromobili sono imponibili solo nel territorio in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. Gli utili che un residente di un territorio ottiene dall'alienazione di azioni che non sono quotate in borsa il cui valore derivi per più del 50 per cento da beni immobili situati nell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene, diversamente da quanto sopra, sono imponibili soltanto nel territorio di cui l'alienante è residente.
L'articolo 14 stabilisce che i redditi che un residente di un territorio ritrae dall'esercizio di una libera professione sono imponibili soltanto in detto territorio, tranne casi eccezionali (ad es. se il residente dispone abitualmente nell'altro territorio di una base fissa per l'esercizio delle sue attività, in tale caso i redditi sono imponibili nell'altro territorio).
L'articolo 15 dispone che i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di un territorio riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto territorio, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro territorio. Se l'attività è svolta in detto altro territorio, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro territorio.
Rispetto a tale regola generale vengono poi previste misure speciali per figure specifiche. L'art. 16 si occupa dei gettoni di presenza, l'art. 17 di artisti e sportivi, l'art. 18 delle pensioni, l'art. 19 delle funzioni pubbliche, l'art. 20 dei professori, l'art. 21 degli studenti.
L'ar. 23 dispone che la doppia imposizione è eliminata. In particolare, se un residente di un territorio possiede elementi di reddito che sono imponibili nell'altro territorio, il primo territorio, nel calcolare le proprie imposte sul reddito, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito. Inoltre, l'imposta pagata nell'altro territorio per la quale può spettare una deduzione è solo quella pro rata corrispondente alla parte del reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo. Se un residente di detto territorio ritrae dei redditi nell'altro territorio, l'ammontare delle imposte per quei redditi pagate nell'altro territorio, ma con l'esclusione, nel caso dei dividendi, dell'imposta pagata in corrispettivo degli utili percepiti per i dividendi, è accreditato a fronte dell'imposta dovuta da quel residente nel primo territorio.
L'art. 24 stabilisce che i cittadini di un territorio non sono assoggettati nell'altro territorio ad alcuna imposizione od obbligo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro territorio che si trovino nella stessa situazione.
Le norme che regolano il regime fiscale speciale tra l'Italia e Taiwan prevedono altresì lo scambio di informazioni in materia fiscale (art. 26). Tale strumento favorisce l'applicazione della disciplina che regola la potestà impositiva e la lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale.
Il nuove regime fiscale sarà operativo dalla data in cui i due Uffici di rappresentanza si comunicheranno l'emanazione dai rispettivi territori di analoghe disposizioni interne volte ad evitare doppie imposizioni e a prevenire le evasioni fiscali e cesserà nell'ipotesi in cui le disposizioni non saranno più applicate in uno dei due territori.