Approvata la legge che autorizza la ratifica degli emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari e che prevede norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
LEGGE 28 aprile 2015, n. 58. Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. (15G00070) (GU Serie Generale n.109 del 13-5-2015)
L'Italia ha finalmente adottato la legge (n. 58/2015) di autorizzazione alla ratifica degli Emendamenti del 2005 fatti alla Convenzione del 1980 per la protezione fisica dei materiali nucleari ratificata dall'Italia con legge n. 704/1982.
In virtù del contenuto degli emendamenti si sono rese necessarie anche alcune norme di adattamento interno contenute agli articoli 8, 9, 10 della Legge.
All'art. 31 della Legge viene innanzitutto stabilito cosa si intenda per protezione fisica. In particolare, per «protezione fisica attiva» si intende la protezione fornita dalle misure e dalle azioni volte ad impedire o contrastare atti di sottrazione illecita di materie nucleari o di sabotaggio contro materie o installazioni nucleari. Per «protezione fisica passiva» si intende la protezione fornita dalle strutture, dai sistemi e dalle procedure di sorveglianza presso le installazioni nucleari per proteggere le materie nucleari da atti di sottrazione illecita e le materie e le installazioni nucleari da atti di sabotaggio. Per «piano di protezione fisica» si intende invece l'insieme delle misure di protezione fisica passiva adottate dall'esercente di un'installazione nucleare o da un vettore autorizzato, comprendenti le modalità d'interfaccia con le azioni di protezione fisica attiva e, nel caso di trasporto, la relativa proposta di programma.
Per «autorizzazioni» invece si intendono il nulla osta per la protezione fisica passiva e l'attestato di protezione fisica passiva di cui all'articolo 6.
La legge all'art. 4 si premura di individuare le autorità competenti a dare attuazione alle disposizioni contenute nella Convenzione. il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si occupa degli adempimenti di cui all'art. 5 della Convenzione e per la comunicazione, attraverso i canali internazionali previsti, dei pertinenti punti di contatto.
Il Ministero dell'interno è competente per la protezione fisica attiva delle installazioni nucleari e delle materie nucleari anche in corso di trasporto; per la collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per gli adempimenti di cui alla lettera a).
Il Ministero dello sviluppo economico è, invece, competente per la protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari. Il Ministero dell'ambiente e dalla tutela del territorio e del mare è competente per l'esercizio delle funzioni e dei compiti spettanti allo Stato in materia ambientale.
L'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) esercita invece i controlli sulla protezione fisica passiva per mezzo degli ispettori di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni. Formula inoltre pareri tecnici alle amministrazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d). Procede infine all'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 10, comma 1.
Fino alla data, però, di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 14 dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, tali competenze sono esercitate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
L'art. 5 stabilisce che è il Ministero dell'interno a definire gli scenari di riferimento per la predisposizione dei piani di protezione fisica. Di tali piani viene data comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'autorità.
I requisiti di protezione fisica passiva e le modalità di redazione dei relativi piani sono poi stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'art. 6 si occupa di protezione fisica delle materie e delle installazioni nucleari e prevede che chi installa materiale nucleare deve essere munito di nulla osta per la protezione fisica passiva. Tale nulla osta è rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere del Ministero dell'interno, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'autorità. Ai fini del rilascio del nulla osta viene presentato al Ministero dello sviluppo economico un piano di protezione fisica.
Nel caso di trasporto di materie nucleari, il vettore autorizzato deve essere munito di un attestato di protezione fisica passiva rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico. Copia dell'attestato è trasmessa al Ministero dell'interno, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ai fini del rilascio dell'attestato, il trasportatore autorizzato presenta un piano di protezione fisica.
Sulla base del piano di protezione fisica, il Ministero dell'interno stabilisce il livello di protezione fisica attiva necessario e, in caso di trasporto, autorizza il relativo programma di trasporto.
In merito al recupero e messa in sicurezza delle materie nucleari, all'art 7 è previsto che il Ministero dell'interno coordini gli interventi e predisponga, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un piano d'intervento per il recupero e la messa in sicurezza di materie nucleari, fermi restando gli obblighi di informazione alla popolazione sui rischi e sul comportamento da adottare in caso di emergenza.
Agli articoli 8, 9 e 10 sono apportate modifiche al codice penale e al codice di procedura penale. In particolare, all'articolo 8 viene introdotto il delitto di "Attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari". Tale delitto. Inserito all'art. 433 bis c.p., prevede che chiunque attenta alla sicurezza delle installazioni nucleari ovvero degli impianti, dei luoghi o dei mezzi adibiti alla produzione, alla conservazione o al trasporto di materie nucleari è punito, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da quattro a otto anni. Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da cinque a venti anni.
Ai sensi dell'art. 9, in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nelle autorizzazioni, l'autorità di cui all'art. 4, comma 2, formula specifiche prescrizioni al fine di ripristinare le condizioni ivi previste, comunicando tempestivamente al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'interno e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le inosservanze riscontrate e le prescrizioni impartite. Nel caso di mancato adempimento delle prescrizioni il Ministero dello sviluppo economico, acquisite le eventuali giustificazioni del titolare del provvedimento autorizzativo, d'intesa con il Ministero dell'interno, su segnalazione dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, dispone la sospensione del provvedimento autorizzativo. Nel caso di gravi e reiterate inosservanze, il Ministero dello sviluppo economico revoca l'autorizzazione, d'intesa con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere obbligatorio dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione.
Nei provvedimenti di sospensione o revoca devono essere indicate, ove necessario, le disposizioni per garantire la protezione fisica delle materie, la sicurezza nucleare, la protezione sanitaria dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente.
L'art. 10 introduce sanzioni amministrative per l'inosservanza delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di un'autorizzazione che non rispetti le disposizioni ivi contenute è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 9 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 8.000 a euro 50.000.