Notizia n. 2 (2/2015)

Approvata dal Parlamento la legge che autorizza la ratifica della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico del 1992.

LEGGE 29 aprile 2015, n. 57, Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992. (15G00069) (GU Serie Generale n.108 del 12-5-2015)

Il Parlamento italiano ha finalmente approvato la legge che autorizza la ratifica della convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata a Malta addirittura nel 1992. La Convenzione sancisce che il patrimonio archeologico è fonte della memoria collettiva europea e deve, pertanto, essere protetto. Anche l'Italia si aggiunge, dunque, ai 43 Paesi che sono già parte della Convenzione.

La Convenzione supera la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico di Londra del 1969 ed ha come obiettivo primario la conservazione e la valorizzazione del patrimonio archeologico nelle politiche urbane e di pianificazione. Essa insiste principalmente sulle modalità di collaborazione tra archeologi, urbanisti e pianificatori, fornendo indirizzi sul finanziamento dei lavori di scavo, di ricerca e di pubblicazione dei risultati ottenuti.

In particolare, il nuovo strumento definisce la nozione di bene archeologico e individua gli obblighi che gravano sugli Stati in materia di protezione del patrimonio archeologico. Si tratta, tra gli altri, degli obblighi di adozione di norme che tutelino i beni archeologici, di creazione e gestione di un inventario di tali beni, di individuazione delle zone di tutela e riserva. La Convenzione fissa anche in capo agli Stati l'obbligo di adottare misure di sensibilizzazione del pubblico e di prevenzione della circolazione illecita del patrimonio archeologico.

L'obiettivo della Convenzione è assicurare l'integrazione tra pianificazione e gestione territoriale, incrementare l'efficacia delle attività di tutela archeologica, evitare interventi archeologici di emergenza in corso d'opera, favorire la pubblicazione scientifica e divulgativa delle scoperte.

La Convenzione stabilisce in particolare, all'art. 2, l'impegno degli Stati parte a porre in atto un regime legislativo di tutela del patrimonio archeologico che si caratterizzi per la previsione di un sistema di gestione di un inventario del patrimonio archeologico e di classificazione dei monumenti e delle zone protette. Inoltre, dovranno essere adottate norme per la costituzione di zone archeologiche di riserva per conservare testimonianze materiali per l'esame delle generazioni future. Dovranno, poi, essere assolti obblighi di segnalazione alle autorità competenti in caso di scoperta accidentale di elementi del patrimonio archeologico.

La convenzione prevede inoltre all'art. 3 che l'obbligo per le Parti di porre in atto procedure di autorizzazione e di controllo degli scavi, nonché altre attività archeologiche al fine di impedire ogni scavo o spostamento illecito di elementi del patrimonio archeologico. Le Parti dovranno assicurare che gli scavi e le prospezioni archeologiche siano intraprese in maniera scientifica con l'utilizzo di metodi di investigazione non distruttori. Gli elementi del patrimonio archeologico non devono essere riesumati in occasione di scavi o lasciati esposti durante o dopo questi ultimi senza che disposizioni adeguate siano state adottate per la loro preservazione, conservazione e gestione. Gli Stati devono vigilare che gli scavi ed altre tecniche potenzialmente distruttrici siano praticate solo da persone qualificate. Gli Stati devono sottoporre ad un'autorizzazione preliminare specifica nei casi previsti dalla legislazione interna dello Stato l'impiego di "metal-detector" e di altri strumenti di investigazione o procedimenti per la ricerca archeologica.

All'art 4 è previsto che le Parti, quanto alla conservazione del patrimonio archeologico, si impegnino a porre in atto misure di tutela fisica del proprio patrimonio archeologico prevedendo l'acquisizione o la tutela con altri mezzi appropriati,da parte dei poteri pubblici, di spazi destinati a costituire zone di riserva archeologiche, la conservazione e la manutenzione del patrimonio archeologico, preferibilmente nel suo luogo di origine, la sistemazione di depositi appropriati per le vestigia archeologiche spostate dal loro luogo di origine.

La convenzione vuole (art. 5) che gli archeologi partecipino alle politiche di assetto finalizzate a porre in atto strategie equilibrate per la protezione, la conservazione e la valorizzazione dei siti che presentano un interesse archeologico, allo svolgimento delle varie fasi dei programmi di riassetto, ad assicurare una consultazione sistematica tra archeologi, urbanisti e specialisti dell'assetto del territorio per eventualmente modificare piani di assetto suscettibili di alterare il patrimonio archeologico.

Quanto al finanziamento della ricerca (art. 6), le Parti si impegnano a prevedere un sostegno finanziario per la ricerca archeologica da parte dei poteri pubblici nazionali, regionali o locali in funzione delle loro rispettive competenze. Le Parti si impegnano inoltre ad accrescere i mezzi materiali dell'archeologia preventiva, adottando le disposizioni utili affinché, in occasione di grandi lavori di riassetto pubblico o privato, sia prevista la copertura completa del costo di ogni necessaria operazione archeologica connessa a questi lavori.

Quanto alla raccolta e divulgazione delle informazioni scientifiche, l'art. 7 prevede che le Parti, al fine di agevolare lo studio e la divulgazione della conoscenza delle scoperte archeologiche, si impegnino a realizzare o ad aggiornare le inchieste, gli inventari e la cartografia dei siti archeologici negli spazi soggetti alla sua giurisdizione, ad adottare ogni disposizione pratica affinché sia possibile ottenere al termine di operazioni archeologiche un documento scientifico di sintesi da pubblicare, preliminare alla necessaria divulgazione integrale degli studi specializzati.

La convenzione poi prevede all'art. 9 che, al fine di sensibilizzare gli utenti, le Parti si impegnano ad intraprendere un'azione educativa per sviluppare nell'opinione pubblica la consapevolezza del valore del patrimonio archeologico per la conoscenza del passato e dei pericoli che minacciano questo patrimonio. Le Parti inoltre si impegnano a promuovere l'accesso del pubblico agli elementi importanti del suo patrimonio archeologico, soprattutto i siti ed a incoraggiare l'esposizione al pubblico dei beni archeologici selezionati.

Al fine di prevenire la circolazione illecita di elementi del patrimonio archeologico, l'art. 10 stabilisce che le Parti si impegnano ad organizzare lo scambio di informazioni tra i poteri pubblici competenti e le istituzioni scientifiche sugli scavi illeciti accertati. Le Parti inoltre si impegnano a sottoporre alla conoscenza delle istanze competenti dello Stato di origine ogni offerta che si sospetti provenga da scavi illegali o da deviazioni di scavi ufficiali. Per quanto concerne i musei e gli altri Istituti analoghi, la cui politica di acquisto e' soggetta al controllo dello Stato, le Parti si impegnano ad adottare i provvedimenti necessari affinché essi non acquisiscano elementi del patrimonio archeologico sospettati di provenire da scoperte incontrollate, scavi illeciti o deviazioni di scavi ufficiali. Le Parti, poi, si impegnano a limitare per quanto possibile, mediante un'azione di educazione, di informazione, di vigilanza e di cooperazione, il movimento degli elementi del patrimonio archeologico provenienti da scoperte incontrollate, scavi illeciti o deviazioni di scavi ufficiali.

Infine, l'art. 13 stabilisce che un Comitato di esperti istituito dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa è incaricato di seguire l'applicazione della Convenzione e di sottoporre periodicamente al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa un rapporto sulla situazione delle politiche di protezione del patrimonio archeologico negli Stati parti. Il Comitato propone al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ogni misura volta a porre in atto disposizioni della Convenzione, di informazione del pubblico sugli obiettivi della medesima.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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