Notizia n. 1 (2/2015)

Il seguito della sentenza 238/2014 della Corte costituzionale: il Tribunale di Firenze esorta le parti (ma anche gli Stati coinvolti) a concludere un accordo transattivo

Ordinanza del Tribunale di Firenze, seconda sezione civile, 23 marzo 2015, NRG 2012/1300

Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Firenze ha assunto le prime determinazioni successive alla sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2014 che, come è noto, ha – tra l'altro -dichiarato l'incostituzionalità delle leggi di esecuzione della Carta delle Nazioni Unite e di adattamento alla sentenza della Corte internazionale di giustizia che ha condannato l'Italia per violazione della norma sull'immunità degli Stati nei confronti della Germania.

Il Tribunale di Firenze ha innanzitutto considerato che, in seguito alla sentenza della Corte internazionale di giustizia nel caso Germania contro Italia, e nonostante la sentenza n. 238 della Corte costituzionale, la riassunzione del processo determinerebbe il rischio che l'Italia commetta nuovamente un illecito internazionale, stante la persistenza nell'ordinamento internazionale della norma consuetudinaria sull'immunità degli Stati.

Per neutralizzare questo rischio, il giudice ha cercato una soluzione alternativa, valorizzando in particolare l'affermazione della Corte internazionale di giustizia nella suddetta sentenza secondo cui: "the claims arising from the treatment of the Italian military internees referred to in paragraph 99, together with other claims of Italian nationals which have allegedly not been settled – and which formed the basis for the Italian proceedings – could be the subject of further negotiation involving the two States concerned, with a view to resolving the issue" (par. 104 della sentenza Germania c. Italia, citato nell'ordinanza). La Corte internazionale di giustizia, dopo aver espresso stupore e rammarico per la decisione della Germania di escludere alcune vittime dagli schemi di compensazione aveva così ritenuto che i diritti delle vittime avrebbero potuto formare l'oggetto di un ulteriore negoziato al fine di risolvere la questione. Peraltro, l'espressione utilizzata è ampia perché si riferisce ad un negoziato che coinvolga i due Stati interessati ("involving"); non esclude pertanto una trattativa diretta tra le vittime stesse e la Germania.

Traendo spunto da questo brano, il Tribunale ha affermato che la questione del diritto al risarcimento delle vittime "merita l'esperimento di un approfondito tentativo di conciliazione" non soltanto tra gli "odierni attori, ma anche tra la Germania e l'Italia". Così considerando, il Tribunale ha sostenuto l'esigenza di avviare trattative per la soluzione della questione.

Il Tribunale ha poi applicato questa premessa al caso di specie e ha formulato una proposta conciliativa alle parti del processo. In particolare, gli attori, eredi della vittima, dovranno impegnarsi a "rinunciare alla domanda di risarcimento del danno" in cambio dell'offerta da parte della Germania di un soggiorno gratuito a scopo di studio, o comunque culturale, ovvero di una borsa di studio del valore di 15.000 euro, per sé o per altro componente della propria famiglia, da godere in Germania.

L'ordinanza prosegue ingiungendo che la mancata accettazione della proposta formulata dal giudice, o comunque il fallimento della trattativa volta al raggiungimento di un accordo dal contenuto analogo, determineranno l'obbligo per le parti di procedere all'esperimento del tentativo di mediazione, secondo quanto previsto dalle disposizioni del D.lgs. 28/2010.

In sostanza, l'ordinanza rappresenta il tentativo di raggiungere una soluzione superando il conflitto apparentemente insanabile tra l'esigenza di giustizia delle vittime e quella di rispettare gli obblighi internazionali nei confronti della Germania, favorendo la conclusione di un accordo stragiudiziale. E, tuttavia, resta il dubbio che questa pronuncia tecnicamente già implichi la riassunzione del processo e l'esercizio della giurisdizione da parte del giudice italiano.

 

Osservatorio sulle fonti

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