1. Nel precedente numero di questa rivista abbiamo segnalato che due nuove, autorevoli, pubblicazioni sulla buona qualità della normazione avevano entrambe fatto presente che le tante norme sulla semplificazione normativa non hanno prodotto risultati soddisfacenti. Un nuovo libro "Lo Stato aperto al pubblico", di Sergio Talamo (direttore della comunicazione e dei servizi al cittadino di FORMEZ PA) e Marco Barbieri (responsabile dell'Ufficio stampa INPS), prefazione di Michele Ainis, edito dal Gruppo 24 Ore, conferma tale giudizio e, nel seminario di presentazione del 4 dicembre scorso, è stata da tutti condivisa la nuova strategia di non scrivere nuove norme e di concentrare gli sforzi sull'attuazione delle norme che ci sono, non escludendo anche lo sfoltimento delle non poche normative inefficaci. "Più che cambiare le norme o sovrapporne di nuove – ha detto in un'intervista Sergio Talamo – dovremmo renderci conto che l'azione pubblica esiste per rendere dei servizi a un utente e questo utente è il vero parametro della nostra abilità. Per decenni le PA hanno identificato il risultato nel rispetto delle procedure, mentre l'unico risultato che conta è realizzare un servizio utile e vantaggioso per la collettività. Non c'è una grandissima distanza, se non sul piano penale, tra chi fa delle cose illegali e chi fa delle cose legali che non servono".
2. Rinvio formale e rinvio recettizio: una recente sentenza della Corte costituzionale (n. 250/2014) è tornata sul tema (ancora utilissima è la ricerca del 2005 a cura dell'Unità FIRB dell'Università di Genova, responsabile P. Costanzo). Sorprende che nelle Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 applicate dalle due Camere e dal Comitato per la legislazione della Camera non se ne parli, mentre le Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi seguite dalle Regioni (dicembre 2007) danno queste definizioni.
Nel rinvio formale l'atto rinvia a un altro atto con l'intesa che tale rinvio viene fatto alla fonte prima ancora che alla disposizione, e dunque comprende tutte le successive modificazioni a cui sarà sottoposto l'atto richiamato. Nel rinvio recettizio, invece, l'atto rinvia proprio e solo alle disposizioni richiamate, che diventano idealmente parte dell'atto rinviante così come si trovano scritte nel momento in cui avviene il rinvio, cosicché tutte le successive modificazioni dell'atto richiamato non toccheranno l'atto rinviante.
Ma, se questi sono i diversi effetti dei due rinvii, come si fa a distinguere l'uno dall'altro? Se si deve fare un rinvio materiale, dicono le cit. Regole, il riferimento deve essere seguito da una formula che indichi il carattere materiale del rinvio e si suggerisce questa formula: "l'articolo W della legge Z, nel testo in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge,...
A quanto mi risulta, il suggerimento è stato ampiamente disatteso dal legislatore, e quindi l'incertezza permane, come testimoniato, da ultimo, dal TAR Lazio che ha sollevato questione di legittimità costituzionale di una disposizione, ritenendola contenente un rinvio materiale, che invece secondo la Corte non c'era.
E la Corte, opportunamente, ci dice come fare a distinguere un rinvio formale da un rinvio recettizio: vediamo come.
L'effetto che produce una forma di recezione o incorporazione della norma richiamata in quella richiamante (rinvio recettizio) non può essere riconosciuto a qualsiasi forma di rimando , ma è ravvisabile soltanto quando la volontà del legislatore di recepire mediante rinvio sia espressa oppure sia desumibile da elementi univoci e concludenti. La Corte ritiene operante una presunzione di rinvio formale, tranne che la natura recettizia del rinvio stesso emerga in modo univoco dal testo normativo, anche con riferimento all'intento del legislatore.
Sappiamo bene come il riferimento ai lavori preparatori e all'intento del legislatore possa non essere a rime obbligate e allora ci pare necessario insistere sulla opportunità che le Regole di drafting seguite dal Parlamento prescrivano in maniera chiara le dizioni da usare per indicare i due diversi tipi di rinvii. Le formule sono state già da tempo indicate (anche nella cit. ricerca del 2005); anche questo è un modo per ridurre l'insopportabile contenzioso giudiziario.