I più recenti regolamenti approvati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione risalgono al 31 maggio 2016. Essi intervengono sulla disciplina dei seguenti aspetti:
- accesso ai documenti formati o detenuti dall’Autorità ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- rimborso dei costi di riproduzione per il rilascio di copie e diritti di ricerca, ex art. 9 del Regolamento di accesso agli atti formati e detenuti dall’Autorità del 31 maggio 2016[1].
I due atti sono strettamente connessi e toccano una materia assai delicata quale è l’esercizio del diritto di accesso agli atti, recentemente interessata anche da provvedimenti legislativi di rango primario[2].
L’Autorità sottolinea nella premessa che precede gli atti l’importanza del diritto oggetto di regolazione: in particolare, ricorda che, in base alla normativa ancora vigente, “il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L’esame dei documenti è gratuito”. Il rilascio di copia, tuttavia, è subordinato al rimborso del costo di riproduzione ed è per questa ragione viene fissato l’ammontare del rimborso dovuto all’Amministrazione, che varia a seconda delle modalità di acquisizion degli atti da parte dei privati. Per esempio, con una disposizione che avrà un ruolo centrale soprattutto a seguito della completa implementazione del sistema di formazione e conservazione dei documenti amministrativi di cui al D.P.C.M. 13 novembre 2014 contenente proprio le “Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”, si precisa che per la spedizione tramite posta elettronica certificata di documenti già archiviati in formato non modificabile, è dovuto il solo diritto di ricerca[3].
Nel periodo oggetto di osservazione ai fini della stesura della presente nota si segnala altresì l’adozione della determinazione contenente le “Linee guida operative e clausole contrattuali-tipo per l’affidamento di servizi assicurativi”[4].
L’atto è particolarmente interessante perché riguarda una materia con cui le stazioni appaltanti debbono confrontarsi quotidianamente. In particolare, l’Autorità ha individuato un contratto tipo contenente, a sua volta, le principali clausole che devono disciplinare il rapporto intercorrente tra le stazioni appaltanti e le imprese di assicurazione aggiudicatarie di contratti pubblici di servizi assicurativi. Contestualmente, l’ANAC ha ritenuto opportuno fornire anche alcune indicazioni operative alle stazioni appaltanti ai fini di una corretta predisposizione dei documenti di gara.
Gli argomenti affrontati sono molteplici e riguardano:
a) autoassicurazione di parte del rischio (o Self Insured Retention);
b) modalità di centralizzazione e/o aggregazione della domanda e suddivisione della gara in lotti;
c) informazioni da raccogliere sistematicamente per poi consentire la relativa conoscenza da parte degli operatori economici, nelle singole gare bandite, con indicazione di esempi di tracciati informativi per il settore della RC Auto e della RCT/RCO in ambito sanitario;
d) elementi da utilizzare nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
e) disciplina del recesso.
Il modello di contratto offerto agli operatori fornisce l’esemplificazione delle clausole da inserire obbligatoriamente nei contratti stipulati e suggerisce una serie di opportune misure da adottare per un’ottimale redazione dei bandi e dei contratti medesimi. In questo modo, osserva l’Autorità, dovrebbe raggiungersi l’obiettivo di superare le criticità emerse in ordine alla scarsa e problematica partecipazione degli operatori alle relative gare.
Infine, si segnala che è stata pubblicata la delibera del 17 febbraio 2016, n. 157, recante l’aggiornamento della precedente deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 20 dicembre 2012, n. 111[5].
La delibera, in attuazione di quanto disposto dall’art. 6 bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, individua i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte da inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici al fine di consentire alle stazioni appaltanti e agli enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti che devono essere posseduti dagli operatori economici, prescritti per l’affidamento dei contratti pubblici. La delibera stabilisce i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei dati necessari per il compimento delle conseguenti operazioni.
[1] Gli atti ricordati nel testo sono consultabili sul sito istituzionale dell’Autorità, all’indirizzo http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/RegolamentiANAC.
[2] È recente la notizia dell’approvazione del c.d. Decreto Trasparenza e, con esso, del tanto atteso Foia, il Freedom of Information Act, sulla cui introduzione si è da tempo animato un vivace dibattito politico che ha interessato, in ragione dei valori coinvolti, anche la migliore dottrina pubblicistica. In questa sede sia consentito il solo rinvio ad un articolo in cui sono richiamate le principali questioni poste dall’atto: Il Consiglio dei Ministri approva il Decreto Trasparenza, arriva il Foia. Accolte le proposte dell’Accademia italiana del Codice di Internet (Iaic), in Diritto Mercato e Tecnologia, 17 maggio 2016 (consultabile al seguente link: http://www.dimt.it/2016/05/16/il-consiglio-dei-ministri-approva-il-decreto-trasparenza-arriva-il-foia/).
[3] Sono previsti, invece, dei costi qualora si debba procedere alla acquisizione informatica di documenti originariamente redatti su supporto cartaceo. Quest’ultima ipotesi dovrebbe, tuttavia, rappresentare una eccezione residuale a seguito del processo di migrazione dalla carta al digitale a cui tutte le Amministrazioni Pubbliche si stanno adeguando.
[4] Determinazione 8 giugno 20156, n. 618, il cui testo è consultabile al seguente link: http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6519.
[5] La delibera indicata nel testo può essere letta consultando il seguente link: http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=1dc1a3fd0a7780424bb5ffc1a5e55a6b. Per un primo commento alle nuove regole introdotte, si veda il contributo di V.A. Bonanno, Il ruolo dell’Anac nell’attuale sistema di regolazione degli appalti pubblici. Il caso della delibera n. 157/2016 in materia di subappalto necessario e contratti esclusi e le prospettive per l’attuazione della legge n. 11/2016, in Lexitalia, 2016.