L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha recentemente modificato il regolamento attuativo in materia di conflitto di interessi[1].
In data 21 gennaio 2016, l’Autorità ha avviato il procedimento per modificare e integrare gli artt. 9, 14 e 22, nonché aggiungere l’art. 23 al regolamento precedentemente in vigore, al fine di rendere ancora più efficace, sotto il profilo procedurale, l’attività che è chiamata ad esercitare in materia di conflitto di interessi, nonché di soddisfare determinati obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione degli atti adottati. In quella data, dunque, veniva deliberato l’avvio di una procedura di consultazione pubblica per la revisione del citato regolamento, stabilendo il termine di 30 giorni per la conclusione della consultazione. Nei termini indicati dall’Antitrust non sono pervenute osservazioni e ciò ha determinato un rapido processo di modifica del precedente regolamento, nei termini voluti dall’Autorità.
Come accennato, tra le varie modifiche si è provveduto ad introdurre una nuova disposizione – id est, l’art. 23 – in materia di pubblicità delle decisioni: “i provvedimenti di avvio e di chiusura dei procedimenti di cui agli articoli 9 e 12 del presente Regolamento sono pubblicati, entro venti giorni dalla loro adozione, nel bollettino presente sul sito istituzionale dell’Autorità.
L’Autorità, valutando eventuali esigenze di riservatezza motivatamente rappresentate dall’interessato, pubblica sul medesimo bollettino i pareri resi su istanza dell’interessato e dà notizia, con adeguate modalità informative, delle decisioni di archiviazione adottate”.
Nel periodo preso in considerazione in questa nota, inoltre, è stata resa nota la circostanziata relazione annuale al Parlamento[2] presentata dal Presidente Prof. Giovanni Pitruzzella, nella quale è stato giustamente messa in evidenza l’esigenza di garantire maggiori livelli di innovazione e concorrenza al fine di ridurre le disuguaglianze sociali, ancora esistenti e forti. Molti passaggi della relazione hanno avuto ad oggetto la descrizione degli interventi – attuati e da attuare – che hanno interessato il mercato online: il Presidente dell’Autorità, in particolare, ha sottolineato che “una delle componenti più importanti dell’economia digitale è costituita dall’e-commerce”, rilevando la correlazione positiva che questi nuovi strumenti hanno con l’innovazione e la crescita economica del nostro Paese. “L’Italia – ha osservato – è ancora in ritardo rispetto a molti Paesi europei, ma nel corso dell’ultimo anno si è esteso il ricorso all’e-commerce da parte di imprese e consumatori”. Per tutelare i consumatori contrastando le pratiche scorrette nel settore del commercio elettronico, l’Autorità ha agito seguendo tre direttrici principali: interrompere la vendita delle imprese che non consegnano i beni acquistati dai consumatori e non restituiscono le somme pagate; oscurare i siti che vendono prodotti contraffatti; assicurare il rispetto degli obblighi informativi pre-contrattuali e un’adeguata protezione dei diritti post-vendita.
Infine, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inviato al Parlamento e al Governo un parere ai sensi dell’art. 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito all’attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla gestione collettiva dei diritti d’autore nel mercato interno[3]. L’Antitrust interviene così nella delicatissima materia del monopolio che ancora caratterizza il nostro ordinamento in materia di gestione collettiva dei diritti d’autore, sottolineando che il nucleo della direttiva è costituito dal pieno riconoscimento della libertà di scelta da parte dell’utente. In virtù di tale principio, osserva l’Autorità, deve essere riconosciuto ai titolari dei diritti la facoltà di individuare un organismo di gestione collettiva “indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell’organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti”. Il valore e la ratio stessa dell’impianto normativo europeo risultano gravemente compromessi dalla presenza, all’interno dell’ordinamento nazionale, della disposizione contenuta nell’ art. 180 della legge 22 aprile 194, n. 633[4], le cui prescrizioni, si osserva, contribuiscono alla realizzazione di una situazione di monopolio del tutto ingiustificata che, nell’attribuire ad un solo soggetto (la Società Italiana degli Autori ed Editori, meglio nota con l’acronimo di SIAE) la riserva dell’attività di intermediazione dei diritti d’autore si pone in aperto contrasto con il panorama europeo.
[1] La modifica ricordata nel testo si è avuta con l’approvazione del provvedimento n. 26042, pubblicato sul Bollettino settimanale 27 giugno 2016, n. 22, consultabile anche all’indirizzo http://www.agcm.it/component/joomdoc/bollettini/22-16.pdf/download.html.
[2] Il testo completo della relazione è consultabile al seguente link: http://www.agcm.it/relazioni-annuali/8302-relazione-sull-attivit%C3%A0-svolta-nel-2015.html.
[3] È possibile consultare il parere collegandosi al seguente link: http://www.agcm.it/component/joomdoc/allegati-news/AS1281.pdf/download.html.