L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha recentemente modificato, con il provvedimento 26166, il regolamento attuativo in materia di rating della legalità.
L’istituto, di recente introduzione ma che ha già riscosso un notevole successo tra gli operatori economici, mira a fornire, come è noto, una valutazione dell’impresa, che possa poi essere spesa sul mercato.
La modifica qui commentata è orientata «al fine di rendere più capillare e penetrante il controllo che l’Autorità è chiamata ad esercitare in sede di rilascio del rating, aumentando nel contempo il livello di legalità richiesto alle imprese».
È interessante notare che il provvedimento nasce dalla valutazione delle esigenze emerse a seguito delle attività istituzionali compiute dall’Antitrust insieme con le altre istituzioni preposte al controllo della legalità: in particolare, Ministeri dell’Interno e della Giustizia, la Guardia di Finanza e l’Autorità Nazionale Anticorruzione, soggetto con cui l’Antitrust ha avviato una collaborazione costante e proficua in termini di obiettivi raggiunti.
Il regolamento è stato sottoposto ad una procedura di consultazione che, come è ormai regolarmente avviene in questa materia, ha suscitato un discreto interesse tra gli operatori economici.
Sono molteplici i punti toccati dal regolamento: l’Autorità, infatti, ha modificato più norme relative ai requisiti da possedere non solo per l’ottenimento ma anche per il mantenimento dell’indice in questione.
Inoltre, sono stati precisati alcuni dettagli relativi alla presentazione della domanda, che è interamente strutturata in modalità telematica.
In data 4 agosto 2016, inoltre, è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità una modifica del regolamento interno di organizzazione: si è prevista, infatti, con la introduzione del nuovo art. 12, comma 16, la figura del Chief Economist, ufficio al quale saranno devolute analisi e valutazioni di carattere economico che possano avere rilievo ai fini delle attività istituzionali dell’Autorità.
Il Chief Economist lavorerà in stretta collaborazione con altre strutture organizzative dell’Autorità e, in particolare, con le Direzioni che hanno competenza su tematiche strettamente inerenti i profili economici e con il Segretariato Generale.
Il relativo incarico, precisa la norma qui commentata, potrà essere affidato anche a soggetti esterni all’amministrazione, a seguito di procedura concorsuale volta alla selezione di un candidato che abbia un profilo professionale adeguato.
Infine, si segnala il regolamento relativo al trattamento dei dati sensibili e giudiziari, pubblicato sul Bollettino settimanale dello scorso 2 luglio.
Il provvedimento in esame segna il ritorno dell’Autorità su una materia già trattata in un precedente regolamento: infatti, in questo caso, l’Antitrust si è limitata a fornire alcuni chiarimenti normativi e nuove schede esplicative delle procedure di trattamento dei dati
I dati sensibili e giudiziari individuati nel regolamento sono trattati, precisa il provvedimento in rassegna, previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l’interessato. Le operazioni di interconnessione, raffronto, comunicazione e diffusione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. I dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali sono inutilizzabili.
È interessante osservare che l’approvazione di questo regolamento ha tenuto conto di quanto già stabilito nell’autorizzazione del Garante della protezione dei dati personali n. 7/2014, al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 301 del 30 dicembre 2014.