CASS. CIVILE, sez. trib., 22 luglio 2016, n. 15179
Il Comune deduceva, avverso la sentenza della Commissione Tributaria del Molise che ne aveva dichiarato inammissibile l’appello, come l'autorizzazione della Giunta comunale non fosse più necessaria, se non nel caso in cui questa fosse stata prevista dallo Statuto comunale.
Il motivo è accolto alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui non è più necessaria l'autorizzazione della Giunta comunale a stare in giudizio, a meno di contraria previsione dello Statuto comunale (Cass. sez. un. n. 12868 del 2005; Cass. sez. 1 n. 24433 del 2011). Contraria previsione che non è stabilita dallo Statuto del comune ricorrente.