CASS. CIVILE, sez. II, 5 agosto 2016, n. 16596.
Il ricorrente lamentava la nullità della sentenza impugnata per difetto di rappresentanza processuale, in relazione alla violazione dell'art. 27 bis dello Statuto comunale di Alliste, nonché la violazione dell'art. 113 c.p.c. In particolare rilevava che l'atto di appello era stato proposto dal difensore del Comune sulla base di un mandato conferitogli dal Sindaco a seguito di delibera di giunta, quando invece l'art. 27 bis dello Statuto comunale conferisce i poteri di rappresentanza legale in giudizio ai dirigenti (o responsabili dei servizi).
La seconda sezione, dopo aver ricordato che le Sezioni Unite con la pronuncia n. 12868/2005 hanno chiarito che, atteso il valore di fonte paraprimaria dello statuto comunale, allo stesso è consentito di attribuire la rappresentanza processuale dell'ente anche a soggetto diverso dal Sindaco, che ne ha invece la rappresentanza istituzionale, ed in particolare al dirigente di un settore, riconosce l’invalidità della procura per l'appello che era stata conferita dal Sindaco, e conseguentemente anche l’invalidità della sentenza impugnata.