CASS. CIVILE, sez. lav., 11 ottobre 2016, n. 20428
La Corte ha dichiarato fondata l'eccezione di inammissibilità del controricorso, sollevata dal ricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, affermato che "nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l'autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione, salva restando la possibilità per lo statuto comunale - competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio ("ex" art. 6, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) - di prevedere l'autorizzazione della giunta, ovvero di richiedere una preventiva determinazione del competente dirigente (ovvero, ancora, di postulare l'uno o l'altro intervento in relazione alla natura o all'oggetto della controversia). Ove l'autonomia statutaria si sia così indirizzata, l'autorizzazione giuntale o la determinazione dirigenziale devono essere considerati atti necessari, per espressa scelta statutaria, ai fini della legittimazione processuale dell'organo titolare della rappresentanza" (Cass. S.U. 16.6.2005 n. 12868).
In allegato alla memoria ex art. 378 c.p.c., il ricorrente ha depositato copia dello statuto del Comune di L'Aquila che all'art. 31, comma 3, inserisce, fra le diverse competenze della Giunta, anche la delibera in merito alla "costituzione in giudizio del Comune nelle liti attive e passive".
Nel controricorso e nella procura apposta dal Sindaco in calce all'atto non è contenuto alcun richiamo alla predetta deliberazione, che non risulta prodotta ex art. 370 c.p.c., comma 3. Inoltre non essendo il difensore del Comune comparso all'udienza e non avendo replicato in alcun modo alla eccezione della controparte, la Corte ha ritenuto la medesima fondata.