TAR CAMPANIA, Napoli, 18 luglio 2016, n. 3582
La sentenza ribadisce che l'istituto della revoca del presidente del consiglio comunale, rientrando nel novero delle "norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente", può essere legittimamente disciplinato solo dallo Statuto comunale (Tar Catania, sez. I, 11706/2015 n.1653, TAR Catania, sez. I, 18/05/2015 n. 1326).
Nel caso, relativo alla revoca del Presidente del Consiglio di Torre Annunziata, il Collegio rileva come dal punto di vista procedurale, siano state osservate le disposizioni di cui all’art.18 dello Statuto dell’ente, secondo il quale “il Presidente ed i Vicepresidenti durano in carica quanto il consiglio che li ha espressi; ciascuno di essi può essere revocato prima della scadenza del mandato, a seguito di approvazione di mozione di sfiducia per grave e reiterata violazione di legge, dello Statuto e dei regolamenti dell’ente, per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio dello stesso, per intervenuta o motivata assenza di fiducia tra il Consiglio e il Presidente e/o i Vicepresidenti…la mozione, motivata, può essere presentata dal Sindaco o da almeno un terzo dei Consiglieri in carica; è discussa e votata per appello nominale entro quindici giorni…”.
Nel caso di specie, infatti, può rilevarsi che: a) la mozione è stata presentata e sottoscritta da quindici consiglieri sui venticinque che compongono il consiglio comunale di Torre Annunziata e, quindi, da un numero di consiglieri superiore a un terzo dei consiglieri in carica; b) la mozione è fondata su un’articolata motivazione, nella quale vengono evidenziati comportamenti, caratterizzati da gravità e reiterazione, posti in essere dal ricorrente in violazione di norme statutarie e regolamentari (presentazione di un emendamento statutario senza il numero di sottoscrizioni prescritto dall’art. 5, comma 3, dello Statuto; condotte strumentali a dilazionare i tempi di approvazione di una modifica statutaria; convocazione della conferenza dei soli Capigruppo di maggioranza in violazione con invasione delle funzioni di governo spettanti al Sindaco e alla Giunta), nonché per il venir meno del rapporto di fiducia tra il Consiglio e il Presidente in conseguenza di condotte tenute da quest’ultimo denotative di un ruolo politico attivo (e riportate anche da mezzi di comunicazione), non conciliabile con la funzione di garanzia e con la posizione di equidistanza che dovrebbero connotare il ruolo già rivestito dal ricorrente; c) la mozione è giustificata da ragioni che non si esauriscono nell’ambito della contrapposizione politica (in ragione della fuoriuscita dalla maggioranza e del passaggio all’opposizione del gruppo politico di appartenenza del ricorrente), ma attengono a fatti e circostanze dalle quali è emerso, invece, che il ricorrente interpretava in chiave politica e non istituzionale il ruolo ricoperto, frustrando in tal modo le esigenze di neutralità ed equidistanza poste a tutela delle prerogative di tutte le componenti politiche presenti nell’organo consiliare.