TAR CAMPANIA, Napoli, 18 luglio 2016, n. 3580
Il TAR Napoli, richiamandosi alla giurisprudenza precedente (TAR Cagliari, sez. II, 27/06/2011 n.664) precisa che “i consiglieri comunali, quali componenti di un'istituzione che deve operare nel rispetto della legge, hanno la possibilità di far valere un interesse morale affinché l'organo politico di appartenenza non agisca, formalmente e sostanzialmente, in violazione di legge; ma ciò non comporta la possibilità, per ciascuno di essi, di proporre ricorsi giurisdizionali avverso atti posti in essere da altri organi comunali (nella fattispecie, gli atti di nomina della giunta da parte del sindaco, ritenuti illegittimi per violazione delle disposizioni costituzionali, legislative e dello statuto comunale a tutela della pari opportunità tra i diversi sessi).