TAR LOMBARDIA, Milano, 19 luglio 2016, n. 1442
I consiglieri ricorrenti adducevano violazione di legge ed eccesso di potere per mancata consegna in tempo utile della documentazione relativa all'ordine del giorno di una seduta consiliare e per mancata consegna in tempo utile della convocazione del consiglio comunale (secondo i ricorrenti sarebbe stata infatti convocata una riunione straordinaria del consiglio comunale, con termini di convocazione ridotti, per trattare argomenti propri dell’assemblea ordinaria).
Ad avviso del TAR, l'art. 38 comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000 e il successivo art. 44 sono chiari nel prevedere la delegificazione del funzionamento del Consiglio comunale con il solo limite della necessaria presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, quale quorum costitutivo delle sedute e del diritto di chiedere la convocazione del Consiglio da parte delle minoranze, sancito dall'art. 39 comma 2. Ne consegue che rientra nelle competenze del regolamento consiliare stabilire quali siano le riunioni ordinarie e straordinarie senza che tale nozione possa desumersi dalla supposta natura delle deliberazioni da adottare.
Nel caso in questione deve escludersi che gli oggetti della seduta in questione coincidessero con quelli previsti dall’art. 17 comma 2 dello Statuto comunale, relativo alle sedute ordinarie.
Per quanto attiene poi alla consegna della documentazione cartacea, non sussiste un diritto dei consiglieri di minoranza di avere copia cartacea dei documenti all’ordine del giorno.
Art. 17, secondo comma dello statuto di Basiglio: “Ai fini della convocazione sono comunque ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo, di approvazione dello statuto o delle modifiche statutarie o modifiche al regolamento del Consiglio Comunale”.