TAR TRENTINO-ALTO ADIGE, Bolzano, 13 settembre 2016, n. 262
L'art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001 prevede che i comuni possano adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
Analogamente il Decreto del Presidente della Provincia n. 24/2009 disponeva all'art. 21 che i comuni possono approvare un regolamento per assicurare la corretta distribuzione urbanistica e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nel rispetto dei limiti e delle competenze di cui alla legislazione vigente e nel rispetto dei principi del piano di settore. Ora, l'art. 4 del D.P.P n. 36/2013, che ha sostituito il D.P.P. n. 24/2009, prevede che, nel rispetto dei limiti e delle competenze di cui alla legislazione vigente, i comuni possano emanare norme volte ad assicurare il corretto inserimento urbanistico degli impianti e a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. L'art. 3, commi 1 e 2, del medesimo regolamento precisa che nella realizzazione e nell'esercizio delle infrastrutture per le comunicazioni devono essere rispettate le esigenze di salvaguardia della salute, di sicurezza, di tutela della natura e del paesaggio e delle aree protette, tenendo conto della copertura del territorio e della qualità del servizio offerto, e che nella pianificazione delle infrastrutture per le comunicazioni va prestata particolare attenzione alle zone ospitanti elementi sensibili, quali i beni di particolare pregio architettonico o paesaggistico, gli ospedali, le scuole, le case di riposo, gli istituti di degenza e simili.
Le predette disposizioni attribuiscono ai comuni la potestà di dettare norme di natura urbanistica finalizzate alla corretta distribuzione degli impianti sul territorio comunale, tenendo conto dell'obiettivo di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, ma non consentono ai nominati enti locali di perseguire finalità radioprotezionistiche sottratte alla loro competenza. Il descritto potere regolamentare deve poi essere esercitato compatibilmente con l'esigenza di creare la rete infrastrutturale necessaria a un'efficiente servizio di telecomunicazione.
Pertanto, salvo il rigoroso rispetto dei limiti di esposizione fissati dalla normativa statale competente a tutelare, in modo unitario su tutto il territorio nazionale, il diritto alla salute rispetto all'esposizione ai campi elettromagnetici, il potere - di natura urbanistica, poiché teso alla corretta distribuzione territoriale dell'infrastruttura in discorso - attribuito ai comuni, che consente loro di dettare norme per il razionale inserimento degli impianti orientandosi al criterio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, non può spingersi sino all'introduzione di divieti di localizzazione che si traducano in un impedimento allo sviluppo delle reti per le telecomunicazioni, che nell'ottica l'art. 86 del D.Lgs. 259/03 sono equiparate alle opere di urbanizzazione primaria e alle quali l'art. 90 riconosce il carattere di pubblica utilità.
Così delineato il potere regolamentare attribuito ai comuni in materia d'impianti per le telecomunicazioni, il TAR passa a valutare se il Regolamento e il Piano territoriale oggetto di gravame rispettino i sopra tratteggiati limiti imposti al suo esercizio, o se, viceversa, li travalichino compromettendo l'efficienza del servizio offerto dai gestori. Ovvero se gli impugnati atti, inammissibilmente perseguendo scopi radioprotezionistici sottratti alla competenza comunale, si traducono in divieti generalizzati che sottraggono intere vaste zone del territorio comunale alla possibilità di collocazione di impianti di rete, con conseguente pregiudizio della copertura del segnale per intere aree.
Per il TAR è legittima la scelta del comune di determinare a priori, con uno strumento di pianificazione flessibile - soggetto a periodica implementazione (revisione annuale, integrabile semestralmente) e adottato in base alle esigenze di sviluppo manifestate dai gestori -, la localizzazione degli impianti necessari di rete per la telefonia mobile, escludendo la restante parte del territorio, sino a integrazione successiva del Piano territoriale medesimo. Va sul punto precisato che il locale Regolamento, per parte sua, non impone divieti di localizzazione generalizzati su intere aree del territorio, limitandosi a enucleare i criteri localizzativi da applicare in sede di redazione e implementazione del Piano territoriale per l'installazione di SRB e premurandosi di ribadire la necessità di garantire lo sviluppo adeguato delle reti. In sostanza, con il Regolamento e il Piano ivi previsto, il comune ha inteso creare uno strumento in collaborazione con i gestori, per il corretto insediamento della rete per le comunicazioni elettroniche tenendo conto delle specificità territoriali e dell'esigenza di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Ciò contemperando, in un ragionevole punto di equilibrio, le esigenze del necessario insediamento e sviluppo della rete per le comunicazioni elettroniche con la finalità di preservare il territorio da un impatto eccessivo e incontrollato degli impianti in questione, tenendo conto dell'obiettivo di ridurre il più possibile l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.