TAR CAMPANIA, Salerno, 23 agosto 2016, n. 1944
Deve ritenersi che, se ai Comuni non è inibito il potere di adottare un proprio regolamento per disciplinare il corretto insediamento degli impianti, tale potere deve tradursi in regole ragionevoli, motivate e certe e non in divieti generalizzati di installazione degli impianti in intere zone del territorio comunale (Cons. Stato, sez. VI, 15 luglio 2010, n. 4557).
Per tali ragioni, l'individuazione di apposite zone del territorio comunale come zone idonee alla allocazione degli impianti può ritenersi legittima solo ove supportata da specifiche motivazioni, ovvero da ragioni di carattere urbanistico, edilizio, o di tutela di beni di particolare interesse paesaggistico o artistico (Cons. Giust. Regione Sicilia, 27 agosto 2013 n. 735).
Analogamente, il Comune, ove escluda intere parti del suo territorio dalla possibile localizzazione di impianti di telefonia, deve non solo individuare dei siti alternativi, ma anche dimostrare la loro specifica alternatività in termini di copertura di rete, ovvero la loro idoneità a garantire la copertura del servizio su tutto il territorio comunale (Cons. Stato, 23 gennaio 2015 n. 306; 21 gennaio 2015, n. 183).
Per tali ragioni, debbono reputarsi illegittime le previsioni regolamentari che, nel disporre la suddivisione del territorio comunale in zone destinate alla localizzazione degli impianti, introducano limiti generalizzati a siffatta localizzazione su tutto il resto del territorio comunale, mediante una scelta generale ed astratta non supportata da specifiche giustificazioni quanto alla precipua tipologia dei luoghi esclusi né dalla presenza di siti peculiari e qualificabili per il loro particolare valore e/o destinazione (Cfr. TAR Toscana, sez. II, 17 febbraio 2011, n. 335).