TAR CAMPANIA, Napoli, 3 agosto 2016, n. 4013
Secondo il TAR non è chiaro il riferimento alle ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'art. 54 d.lgs. 267 in mancanza di qualsiasi esplicitazione o citazione nel corpo dell'ordinanza che consenta un'adeguata qualificazione del provvedimento. In ogni caso, è da ritenere illegittima l'ordinanza contingibile ed urgente adottata per fronteggiare non situazioni di necessità ed urgenza bensì esigenze prevedibili e permanenti tra l'altro in assenza di un termine finale dell'atto che deve avere una durata necessariamente delimitata nel tempo.
Nella specie il provvedimento risultava adottato pur in presenza di strumenti ordinari per fronteggiare la situazione, non soddisfava i requisiti della contingibilità ossia della imminenza di un fatto eccezionale da dover fronteggiare con sollecitudine, non soddisfava i requisiti di ragionevolezza e proporzionalità tra il provvedimento e la realtà cui si riferisce, era stato adottato in mancanza di una situazione di pericolo o di una minaccia per l'incolumità dei cittadini facendo riferimento ad un'ipotetica rissa tutta da verificare che vedeva coinvolti al massimo due o tre soggetti, in violazione dell'obbligo di comunicazione al Prefetto che non risultava adempiuto. I disordini richiamati erano tutt'altro che dimostrati, si innestavano su una controversia meramente privata, e non potevano considerarsi pregiudizievoli per il mantenimento dell'ordine pubblico.