Archivio rubriche 2016

Dei presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza da parte del sindaco - II (3/2016)

CONS. STATO, sez. V, 26 luglio 2016, n. 3369

Il sindaco di Alessandria aveva adottato un’ordinanza contingibile e urgente a tutela della salute pubblica con la quale era stato ordinato a dei condomini "ognuno per le proprie prerogative, competenze e responsabilità di provvedere immediatamente al ripristino dell'impianto di riscaldamento centralizzato, con l'eliminazione degli impianti di riscaldamento autonomi sino ad ora realizzati, per garantire nel più breve tempo possibile il previsto confort di legge con il termine del ripristino funzionale dell'impianto centralizzato entro e non oltre 7 giorni dalla notifica della presente".
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte davanti al quale era stata impugnata l’ordinanza aveva rilevato in sintesi che:
- l'ordinanza impugnata utilizza uno strumento extra ordinem per indebitamente interferire in rapporti individuali di natura privatistica e nello specifico in una controversia condominiale;
- mancano i presupposti di imprevedibilità e urgenza della situazione, atteso che la problematica del riscaldamento del condominio è stata ampiamente dibattuta in sede condominiale, ove è stata altresì presa una deliberazione all'unanimità che vincolava l'amministratore e tutti i ricorrenti;
- i condomini dissenzienti avrebbero potuto contestarla nelle sedi competenti;
- mancano peraltro veri e propri profili di rischio ascrivibili alla generalizzata categoria dell'incolumità pubblica.


Ad avviso del Consiglio di Stato davanti al quale viene presentato appello, la sentenza impugnata che ha ritenuto insussistenti gli elementi dell'imprevedibilità ed urgenza, aveva fatto corretta applicazione di consolidati principi circa i presupposti per l'adozione dell'ordinanza contingibile ed urgente, principi incentrati sulla sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, e sulla provvisorietà e temporaneità degli effetti, nella proporzionalità del provvedimento (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. III, 29 maggio 2015, n. 2697 e Sez. VI, 31 ottobre 2013, n. 5276).
Non è, infatti, legittimo adottare ordinanze contingibili ed urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità.
Nel caso di specie, il problema del riscaldamento del condominio si era evidenziato molto tempo prima dell'adozione dell'ordinanza, quando, a dicembre 2012, per la legittima disdetta del contratto di locazione da parte della società proprietaria, era noto a tutti i condomini che, a far data dal 1° luglio 2013, sarebbe venuta meno la disponibilità del locale ove era stata collocata la centrale termica che serviva il condominio, con il conseguente smantellamento della stessa.
Il problema era stato, peraltro, affrontato tempestivamente dal condominio, che aveva cercato soluzioni tecniche alternative e, nell'impossibilità di reperire un locale idoneo in base alla normativa tecnica vigente, in sede assembleare si era preso atto dell'impossibilità di ripristino della centrale termica o dell'individuazione di un locale idoneo, lasciando liberi i condomini, vista l'imminenza della stagione autunnale ed invernale, di procurarsi in modo alternativo il riscaldamento del proprio alloggio.
Detta delibera è stata adottata consensualmente da tutti i condomini e gli stessi condomini si sono procurati in via alternativa altre fonti di calore necessarie senza rischio di compromissione del diritto alla salute, come documentalmente provato, mediante impianti di riscaldamento autonomo, la cui realizzazione è dovuta all'evidenza a cause tecniche e di forza maggiore (cfr. art. 4 d.P.R. n. 59 del 2009 e art. 19, comma 1., L.R. Piemonte n. 13 del 2002).
Non sussiste, pertanto, né il presupposto della situazione imprevedibile, né l'urgenza di provvedere con un rimedio eccezionale extra ordinem per una situazione già affrontata e risolta dagli stessi condomini destinatari del provvedimento impugnato.
Infatti, le finalità della normativa contenuta nel d.P.R. n. 59 del 2009, che il Comune ha ritenuto violate, sono esclusivamente quelle del contenimento energetico e della riduzione dei consumi e non la tutela della salute collettiva, finalità per la cui salvaguardia non possono certo emanarsi ordinanze extra ordinem che hanno finalità diverse e tendono alla tutela dell'incolumità pubblica, non compromessa dall'adozione della delibera condominiale sopra richiamata.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

L’Osservatorio sulle fonti è stato riconosciuto dall’ANVUR come rivista scientifica e collocato in Classe A.

Contatti

Per qualunque domanda o informazione, puoi utilizzare il nostro form di contatto, oppure scrivici a uno di questi indirizzi email:

Direzione scientifica: direzione@osservatoriosullefonti.it
Redazione: redazione@osservatoriosullefonti.it

Il nostro staff ti risponderà quanto prima.

© 2017 Osservatoriosullefonti.it. Registrazione presso il Tribunale di Firenze n. 5626 del 24 dicembre 2007 - ISSN 2038-5633