TAR PUGLIA, Lecce, 25 luglio 2016, n. 1189
L'uso anomalo del potere di ordinanza, tradottosi in una cattiva applicazione dell'art. 50, commi 4 e 5 del D.Lgs. 267/2000 emerge anche attraverso la reiterazione del provvedimento in discorso, a segnalazione del difetto della condizione indispensabile di provvisorietà dell'atto emanato con i poteri contingibili e urgenti. Il Collegio rileva, sotto tale angolo visuale, che il ricorso all'ordinanza di necessità ed urgenza si configura quale extrema ratio nell'ordinamento, ossia quale rimedio straordinario che l'amministrazione ha a disposizione per fronteggiare situazioni eccezionali ed imprevedibili, non altrimenti governabili. Questa fisionomia peculiare dell'ordinanza fa sì che uno dei suoi caratteri immancabili sia quello della provvisorietà, allo scopo evidente di non istituzionalizzare situazioni emergenziali.
Ed invece, nella fattispecie, risulta chiaro il fatto che il potere di ordinanza extra ordinem è stato più volte esercitato dal Sindaco, il che già di per sé contraddice la straordinarietà e l'eccezionalità dello strumento.