TAR LAZIO, Roma, 5 luglio 2016, n. 7686
La ricorrente impugnava l'ordinanza con cui il Comune di Ardea le aveva ordinato di provvedere con urgenza, "per motivi igienico-sanitari", alla pulizia di un'area di sua proprietà, nonché di ripristinare lo stato dei luoghi ex art. 192-255 e 256 del D.Lgs. n. 152 del 2006.
Il provvedimento impugnato risultava essere stato adottato dal Sindaco nell'esercizio dei poteri allo stesso conferiti dall'art. 50 del d.lgs. n. 267 del 2000 e dall'art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006.
Al riguardo, il TAR ricorda che:
- l'art. 50 del d.lgs. n. 267 del 2000 - al comma 5, oggetto di espresso richiamo nel provvedimento impugnato - attribuisce specificamente al "sindaco, quale rappresentante della comunità locale", il potere di adottare, "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale", "ordinanze contingibili e urgenti";
- l'art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 stabilisce il potere del Sindaco di disporre, con "ordinanza", le operazioni necessarie per la rimozione, l'avvio a recupero o lo smaltimento di rifiuti abbandonati e il ripristino dello stato dei luoghi nei confronti di chi abbia violato i divieti di cui ai precedenti commi 1 e 2, "in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base ad accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo", fissando, tra l'altro, "il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate";
- secondo l'orientamento pressoché unanime della giurisprudenza in materia, i poteri di cui si discute non sono sovrapponibili, atteso che il potere di cui all'art. 50 in argomento riveste carattere atipico e residuale (ossia è esercitabile - in presenza dei presupposti all'uopo prescritti - esclusivamente nei casi in cui risulti impossibile intervenire mediante l'adozione di atti tipici), mentre il potere contemplato nell'art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 (in precedenza disciplinato dall'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 22 del 1997) riveste carattere "ordinario" ed è, altresì, connotato da natura "sanzionatoria", atteso che, per il suo esercizio a carico dei soggetti obbligati in solido, impone l'imputazione a titolo di dolo o colpa del comportamento tenuto in violazione dei divieti di legge (cfr., ex multis, TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 20 ottobre 2009, n. 1118).
Tali considerazioni inducono inequivocabilmente ad attribuire prevalenza, in tutti i casi in cui un provvedimento risulti adottato - come nell'ipotesi in trattazione - sulla base del richiamo di entrambe le previsioni in esame, alla disciplina di cui al citato art. 192, posto che la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di essa si presta di per sé a rendere inutile o - è meglio dire - inattuabile il ricorso alla prescrizione dell'art. 50 (cfr., da ultimo, anche TAR Puglia, Lecce, 12 aprile 2016, n. 602), diviene, pertanto, doveroso rilevare che l'art. 192 in argomento non configura affatto un'ipotesi di "responsabilità oggettiva" dei soggetti (tra cui figura anche il "proprietario") che - ancorché non autori dell'illecito ambientale - sono passibili di essere chiamati a rispondere "in solido" delle violazioni commesse e, dunque, impone che, ai fini dell'adozione dell'ordinanza anche nei confronti di tali soggetti, l'autorità procedente non possa prescindere dall'individuazione a carico dei medesimi dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa e, anzi, debba procedere a specifici accertamenti in ordine alla sussistenza di quest'ultimo, in contraddittorio, peraltro, con gli interessati (cfr., tra l'altro, C.d.S., Sez. V, 17 luglio 2014, n. 3786; TAR Sardegna, Cagliari, Sez. I, 15 marzo 2016, n. 253; TAR Basilicata, 12 marzo 2016, n. 243; TAR Campania, Napoli, Sez. V, n. 5405/2013).
Ciò detto, sussistono validi elementi per affermare che la censura inerente alla violazione dell'art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006 è palese, atteso che, dalla formulazione del provvedimento impugnato, non è dato in alcun modo evincere che il Comune abbia proceduto in base ad accertamenti e/o verifiche investenti - in qualche modo - l'elemento soggettivo della colpa in capo alla ricorrente (in contraddittorio, peraltro, con quest'ultima).