Con riferimento alla Provincia autonoma di Trento, tra le pronunce della Corte costituzionale, si segnala:
Ordinanza n. 115, depositata il 20 maggio 2016, G.U 25 maggio 2016, 1a serie speciale n. 21
Il Consiglio di Stato ha sollevato in via incidentale questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della legge della Provincia autonoma di Trento 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), come successivamente modificata, in riferimento agli artt. 5, 114, 118 e 128 della Costituzione e all'art. 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).
In primo grado il TRGA Trento aveva respinto il ricorso presentato dal Comune di Vallarsa avverso la delibera della Giunta provinciale (n. 1449 del 6 luglio 2012) che applicava una norma obbligava i Comuni e le unioni di Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti ad esercitare «mediante le comunità di appartenenza» i compiti e le attività connessi ad alcuni servizi e funzioni amministrative (entrate, informatica, contratti e appalti di lavori, servizi e forniture, commercio...).
Secondo il Consiglio di Stato, presupposto della controversia erano le norme che avevano determinato l'istituzione delle "comunità di appartenenza" (l.p. n. 3/2006). Tali norme avrebbero determinato l'istituzione di un nuovo ente dotato di autonomia politica – le cosiddette comunità di valle – alle quali sarebbero state conferite competenze in parte provinciali, in parte comunali o delle unioni di Comuni, e i cui organi rappresentativi sono la conferenza dei sindaci, con funzioni consultive, e l'assemblea della comunità, composta per due quinti da componenti designati dai Comuni e per i restanti tre quinti da componenti eletti direttamente dalla popolazione residente.
Nella ricostruzione del giudice a quo, le disposizioni evocate a parametro (5, 114, 188 e 128 Cost.) consentirebbero solo la creazione di strutture di raccordo funzionale dei Comuni, così che possa restare inalterato l'assetto delle loro competenze. L'ordine costituzionale sarebbe irreparabilmente pregiudicato dalla creazione di un ente intermedio non previsto dalla Costituzione, dall'elezione diretta della parte maggioritaria dell'assemblea delle comunità e dall'attribuzione a questi enti di compiti che si venivano a sovrapporre a quelli dei Comuni o si diversificavano da quelli della Provincia.
La Corte nota che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è entrata in vigore la legge della Provincia autonoma di Trento 13 novembre 2014, n. 12, recante «Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 che innova in profondità sia l'assetto istituzionale delle comunità, sia l'allocazione delle funzioni amministrative tra Provincia, comunità e Comuni. La nuova normativa non stabilisce più che il presidente e la maggioranza dell'assemblea delle comunità siano eletti a suffragio universale e diretto dai residenti nel territorio, ma disciplina ora il "consiglio" (che ha sostituito l'assemblea) il cui presidente e i cui membri sono eletti dal «corpo per l'elezione degli organi della comunità», composto dai rappresentanti eletti dai consigli comunali, attraverso un sistema di elezione di secondo grado.
La legge provinciale n. 12/2014 modifica anche la disposizione cui aveva dato attuazione la deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Trento oggetto di impugnazione nel giudizio principale con l'effetto che l'esercizio associato delle funzioni ivi previste non deve necessariamente avvenire, da parte dei Comuni, mediante le comunità.
La Corte ordina dunque la restituzione degli atti al giudice rimettente, al quale spetta compiere una nuova valutazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, alla luce del profondo mutamento del complessivo quadro normativo di riferimento.