Tra gli atti normativi di rilievo per la Provincia di Bolzano e le leggi approvate dal Consiglio provinciale (novembre 2015-marzo 2016) si segnalano:
Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
“Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari”.
Il decreto legislativo modifica le norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol recate dal d.P.R. 574/1988 in materia di uso delle lingue tedesca e ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari. In particolare, la novella estende l’ambito soggettivo di applicazione dei diritti linguistici a “tutte le persone fisiche e giuridiche, a prescindere dalla loro nazionalità, residenza, domicilio o sede”. Conseguentemente si prevede la sostituzione di ogni riferimento ai “cittadini della provincia di Bolzano” con “gli interessati”.
Il legislatore italiano in tal modo recepisce e sviluppa le indicazioni provenienti dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 27 marzo 2014, causa Rüffer c. Pokorná (C- 322/13), per cui, anche in riferimento ai procedimenti civili la deroga all’uso della lingua italiana in giudizio, prevista per gli organi giudiziari dislocati nella Provincia di Bolzano a tutela della minoranza tedesca residente nel territorio, deve operare anche nei confronti dei cittadini dell’Unione europea. Questi possono avvalersi del tedesco nei procedimenti giudiziari celebrati in loco, pur se non appartenenti al gruppo linguistico riconosciuto dell’Alto Adige. Altrimenti, “un cittadino di lingua tedesca di uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana, che circoli e soggiorni nella provincia di Bolzano, sarebbe svantaggiato rispetto ad un cittadino di lingua tedesca che risiede in tale provincia” (§ 22 della sentenza).
Link web: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-11-25&;atto.codiceRedazionale=15G00198&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
Legge regionale 1 febbraio 2016, n. 1
“Disposizioni in materia di composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali”
La legge introduce modifiche al sistema elettorale previsto per l’elezione del sindaco di Bolzano, a seguito delle vicende che hanno portato alle dimissioni del sindaco Spagnolli pochi mesi dopo la rielezione per l’impossibilità di formare una maggioranza in Consiglio comunale.
Si modifica, quindi, la legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 recante “Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1” e successive modificazioni, introducendo l’art. 36 bis che disciplina l’attribuzione dei seggi e la proclamazione degli eletti nel Comune di Bolzano.
Com’è noto, in materia di ordinamento degli enti locali lo statuto prevede la competenza primaria della Regione (art. 4), anche se la legge reca previsioni differenziate per i comuni altoatesini e trentini.
La novella introduce soglie di sbarramento al fine di ridurre la frammentazione partitica: 3% per le liste singole; 7% per le coalizioni; 2,2% per le liste coalizzate.
Link web: http://www.regione.taa.it/normativa/codice/LR_2016_1_st.pdf
Legge provinciale 12 ottobre 2015, n. 14
“Disposizioni sulla partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea
La legge definisce le procedure finalizzate alla tempestiva attuazione degli atti dell’Unione europea nelle materie di competenza legislativa della Provincia e all’adeguamento dell’ordinamento giuridico provinciale a quello dell’Unione europea.
A fine di garantire l’adeguamento dell’ordinamento provinciale alle normative europee si prevede lo strumento della “legge europea provinciale” che reca: a) disposizioni necessarie per dare attuazione o assicurare l’applicazione degli atti dell’Unione europea; b) disposizioni modificative o abrogative di norme provinciali in contrasto con gli obblighi europei; c) disposizioni che autorizzano la Giunta provinciale ovvero il Presidente della Provincia ad attuare le direttive in via regolamentare, nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge; d) disposizioni ricognitive delle direttive da attuare in via amministrativa.
Link web: http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/203384/legge_provinciale_12_ottobre_2015_n_14.aspx?view=1&;a=2015&in=25
Legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15
“Mobilità pubblica”.
La legge prevede una disciplina organica del trasporto pubblico di persone di interesse provinciale.
In particolare, definisce il sistema di trasporto pubblico, individua le funzioni della Provincia e dei Comuni, disciplina la programmazione (tramite il piano provinciale della mobilità); l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico di linea; l’organizzazione dei medesimi; il sistema di finanziamento; le infrastrutture; il sistema tariffario; i servizi pubblici non di linea; l’attività aeronautica; i rapporti con l’utenza; le sanzioni; i sistemi di vigilanza, monitoraggio e controllo.
Link web: http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/203651/legge_provinciale_23_novembre_2015_n_15.aspx?view=1&;a=2015&in=25
Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16
“Disposizioni sugli appalti pubblici”
La legge recepisce in riferimento agli appalti pubblici di interesse provinciale la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, e introduce nuove disposizioni al fine di semplificare e rendere più flessibili le procedure di aggiudicazione; migliorare l’accesso alle procedure delle piccole e medie imprese (PMI); favorire il perseguimento di obiettivi condivisi a valenza sociale, ambientale e di tutela del lavoro; definire particolari procedure di affidamento per gli appalti di servizi alla persona e altri servizi specifici.
In via generale si prevede che tutte le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici e le relative valutazioni debbano ispirarsi ai principi di proporzionalità, adeguatezza, trasparenza e libera amministrazione per evitare indebite distorsioni della concorrenza.
Link web: http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/203791/legge_provinciale_17_dicembre_2015_n_16.aspx?view=1&;a=2015&in=25
Legge provinciale 22 dicembre 2015, n. 17
“Ordinamento finanziario e contabile dei comuni e delle comunità comprensoriali”
La legge disciplina l’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (comuni e comunità comprensoriali) della Provincia di Bolzano. È adottata sulla base della delega di cui all’art. 10 legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, e all’articolo 56 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7.
Stabilisce i principi contabili che gli enti locali sono tenuti ad applicare alle attività di programmazione finanziaria, di previsione, di gestione, di rendicontazione, di investimento e di revisione.
Link web: http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/203831/legge_provinciale_22_dicembre_2015_n_17.aspx?view=1&;a=2015&in=25