Con riferimento alla Provincia autonoma di Trento nel periodo agosto-ottobre 2016 si segnala:
Con due ordinanze di analogo contenuto, il Tribunale di Trento aveva sollevato, in riferimento agli artt. 11 e 117, co. 1, della Costituzione (relativamente alla clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio) questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge n. 124 del 1999 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), e dell’art. 93, commi 1 e 2, della l.p. n. 5 del 2006 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino) nella parte in cui consentono la copertura dei posti di insegnamento vacanti mediante il conferimento di supplenze annuali (art. 4, co. 2, l.n. 124/1999), annuali e rinnovabili per un massimo di due anni o di durata massima triennale (art. 93, co. 2, l.p. 5/2006), nelle more dell’espletamento delle procedure selettive per l’assunzione di personale docente di ruolo, senza prevedere tempi certi per lo svolgimento di tali procedure.
Ai sensi dell’art. 267 TFUE la Corte costituzionale, con ordinanza n. 207 del 2013, aveva proposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia per risolvere questioni di interpretazione della clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP.
Con sentenza del 26 novembre 2014 (cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, Mascolo ed altri) la Corte di giustizia UE ha affermato che la normativa nazionale che autorizzi il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti di docenti, nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario in attesa dello svolgimento delle procedure selettive per l’assunzione del personale di ruolo senza indicazioni certe sui tempi di espletamento delle prove concorsuali si pone in contrasto con la normativa europea sul lavoro a tempo determinato, applicabile anche al settore pubblico della scuola.
A seguito di questa pronuncia è intervenuta la legge n. 107/2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), che ha modificato la disciplina del contratto a termine per il personale docente e per il restante personale della scuola.
Secondo la Corte costituzionale le statuizioni della Corte di giustizia, direttamente concernenti la normativa statale e non il combinato disposto della disciplina statale e provinciale, "si inseriscono direttamente nell’ordinamento interno con il valore di ius superveniens, condizionando e determinando i limiti in cui quelle norme conservano efficacia e devono essere applicate anche da parte del giudice a quo". Spetta, dunque, al giudice rimettente la valutazione circa la persistente rilevanza della questione, tenuto anche conto della normativa statale sopravvenuta. La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Trento.