In attesa del completamento del percorso parlamentare della revisione costituzionale (rispetto al quale manca solo l’approvazione in seconda deliberazione da parte della Camera dei deputati), la Giunta per il regolamento della Camera ha ripreso la discussione su due innovazioni del regolamento da tempo oggetto di attenzione. Si tratta di due temi distinti, ma che risultano connessi sotto molteplici punti di vista, quali il codice di condotta dei deputati (oggetto in passato di specifiche proposte di modifica regolamentare: Doc II, nn. 2, 11 e 13, XVII leg.: cfr. Piero Gambale, Le proposte di modifica dei regolamentari di Camera e Senato: verso l’adozione di un "codice etico" per i parlamentari? , in questa Rivista, n. 2/2015) e la disciplina dell’attività di lobbying.
A questo proposito, nella riunione della Giunta per il regolamento del 10 marzo 2016, il deputato Pisicchio (Misto), nominato già nel novembre 2015 dalla Presidente della Camera come relatore sui due suddetti ambiti tematici, ha sottoposto alla Giunta due testi, uno per ciascuno dei due temi indicati.
Benché si tratti appunto di ambiti strettamente connessi, è stato chiarito che solo il codice di condotta dei deputati risulterebbe esauribile mediante la sola fonte analoga a quella regolamentare, mentre un ipotetico intervento sull’attività di lobbying mediante la stessa fonte condurrebbe a una disciplina parziale del fenomeno, applicabile alla sola Camera dei deputati.
Inoltre, è opportuno ricordare che il mandato conferito al relatore sulla proposta di codice di condotta per i deputati avesse, significativamente, la particolarità di tendere alla ricognizione dei principi già vigenti in materia, costituendosi come una sorta di “testo unico” non innovativo. Nel testo presentato sono addirittura chiariti, a margine della rubrica dei singoli articoli, le fonti da cui sono tratte le singole disposizioni (inclusa anche la regolazione in materia di doni, ripresa dall’art. 5 del codice di condotta dei membri del Parlamento europeo).
In conclusione, va rimarcato come il procedimento di decisione relativamente ai due testi sottoposti all’attenzione della Giunta sia ancora un una fase del tutto embrionale, tanto che non ne risulta definita neanche la finalizzazione dal punto di vista delle fonti del diritto parlamentare. Non è stata ancora presa una posizione circa la volontà di effettuare una novella del corpus regolamentare, né se i due testi presentati vadano ad assumere la veste di una deliberazione autonoma della Giunta (nella veste di un parere o di un meno consueto “protocollo”, come definito dallo stesso relatore), né, di conseguenza, se si tratti di regimi sperimentali o che prevedano una entrata in vigore o una applicabilità modulata nel tempo. Conferma della finalizzazione allo stato ancora incerta delle proposte proviene anche dalla scelta, piuttosto anomala, di individuare gli articoli dei due testi utilizzando una numerazione ordinale (I, II, III, etc.), in luogo del più consueto ricorso ai numeri arabi.