Nuovo regolamento delle “procedure per lo svolgimento delle attività ispettive” dell'ART
Con delibera n. 11/2017, del 25 gennaio 2017, l'ART ha adottato il nuovo “Regolamento concernente le procedure per lo svolgimento delle attività ispettive dell'Autorità” (indicato, di seguito, come “Regolamento”, o semplicemente “Reg.”): all. A, alla delibera di cui sopra.
Ci proponiamo di verificare, di seguito, la rispondenza di tale Regolamento alla disciplina costituzionale – e, in particolare, alle riserve di legge e al principio di legalità, di cui agli artt. 13, 14 e 97 Cost. –, nonché ai principi della L. 24 novembre 1981, n. 689, in materia di sanzioni amministrative: è chiaro, infatti, che eventuali ispezioni dell'Autorità non possono che avvenire nel pieno rispetto delle riserve di legge e, più in generale, della legalità, anche costituzionale, di cui alle disposizioni cit.
Una prima precisazione appare importante: ai sensi dell'art. 13 L. n. 689/1981, che viene, infatti, correttamente richiamato nella premessa della delibera di adozione del Regolamento, la disciplina delle ispezioni dell'ART non può che riguardare le sole “ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora”, per i quali ultimi, l'art. 14 Cost. richiede, infatti, il rispetto, oltre che del principio di legalità, anche delle maggiori “garanzie prescritte per la libertà personale”, ovvero un “atto motivato dell'autorità giudiziaria” (art. 13, c. 2, Cost.).
Una seconda precisazione appare non meno importante: l'art. 1 Reg., cit. – che contiene tutte le “definizioni” dei termini utilizzati dal Regolamento stesso – dispone, alla lett. g), che per “soggetti” si debbano intendere gli “operatori del settore in cui l'Autorità ha competenza ai sensi della normativa vigente”. L'art. 2 (“Ambito di applicazione”) specifica, poi, che esso si applica alle “attività ispettive, nei confronti dei soggetti di cui all'art. 1, c. 1, lett. g)”: non pare, quindi, che il Regolamento de quo possa trovare applicazione nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati all'art. 1.
Ciò premesso, la disciplina regolamentare al nostro esame, trova la propria base legislativa in alcune disposizioni di carattere generale, e in altre norme più specifiche.
Tra le prime, sia l'art. 12, lett. g), L .14 novembre 1995, n. 481 (“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”), il quale dispone che ciascuna Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità – ivi compresa, quindi, anche l'ART –, nel perseguire le finalità indicate dalla legge stessa, “controll[i] lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili”, sia l'art. 37, c. 3, lett. e), L. 6 dicembre 2011, n. 201 (“Disposizioni urgenti per la cresita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”), che prevede, espressamente, il potere dell'ART di “svolge[re] ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione”, in particolare “mediante accesso a impianti, a mezzi di trasporto e uffici”, qualora essa “sospett[i] possibili violazioni della regolazione negli ambiti di sua competenza”.
Anche il c. 2, lett. l), dell'art. 37 L. n. 201/2011, cit., il quale prevede il potere dell'Autorità de qua di “irrogare sanzioni amministrative pecuniarie”, tanto nei casi di “inosservanza dei propri provvedimenti”, quanto in quelli “di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti non siano veritieri”, permette di ritenere – se letto congiuntamente all'art. 13 L. n. 689/1981, cit., che accorda il potere di procedere a ispezioni, agli “organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro” –, che il potere d'ispezione dell'Autorità, disciplinato dal Regolamento, sia dotato di un'adeguata copertura legislativa.
Tra le disposizioni speciali, che conferiscono all'ART specifici poteri di ispezione, troviamo, invece – a titolo di esempio –, l'art. 4, c. 2, D.Lgs. 17 aprile 2014, n. 70 (recante “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel rtasporto ferroviario”), il quale prevede che “l'Organismo di controllo” – ossia l'ART stessa – “può effettuare verifiche e ispezioni presso le imprese ferroviarie o il gestore dell'infrastruttura”.
Il Regolamento in esame appare, quindi, in base alle norme cit., e seppur con le precisazioni di cui sopra, conforme alla legge e alla Costituzione.