TAR CAMPANIA, Napoli, 9 novembre, n. 5162
Le ordinanze contingibili ed urgenti costituiscono provvedimenti extra ordinem, in quanto dotate di capacità derogatoria dell'ordinamento giuridico, al fine di consentire alla P.A., in deroga al principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi, di sopperire a situazioni straordinarie ed urgenti non fronteggiabili con l'uso dei poteri ordinari.
Presupposti indefettibili delle ordinanze contingibili ed urgenti sono: a) l'impossibilità di differire l'intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di un danno incombente (urgenza); b) l'impossibilità di far fronte alla situazione di pericolo incombente con gli ordinari mezzi offerti dall'ordinamento giuridico (contingibilità); c) la precisa indicazione del limite temporale di efficacia, in quanto solo in via temporanea può essere consentito l'uso di strumenti extra ordinem, che permettono la compressione di diritti ed interessi privati con mezzi diversi da quelli tipici indicati dalle legge. Nel caso di specie (ordinanza n. 12 dell’8 settembre 2015, emessa ai sensi dell’art. 50, co. 5, del T.U.E.L., con cui il Sindaco del Comune di Gricignano d'Aversa aveva disposto l'immediata sospensione dell'attività di stoccaggio e trattamento dei rifiuti (codici CER 2000108 e 2000201) svolte dalla ricorrente) il giudice amministrativo non riviene, con tutta evidenza, il requisito della contingibilità, non avendo il Sindaco considerato che il D. Lgs. n. 152 del 2006 appresta specifici rimedi per eliminare eventuali irregolarità o disfunzioni nell’esercizio dell’attività di stoccaggio e trattamento dei rifiuti.