TAR LOMBARDIA, Brescia, 29 dicembre 2016, n. 1791
I ricorrenti avevano impugnato la deliberazione della Giunta comunale di Stezzano n. 199
del 27.09.2016, la quale aveva disposto che le unioni civili fossero costituite in una stanza adiacente all’ufficio servizi demografici. La stanza, in questione, che era stata mostrata ai ricorrenti, era “angusta e indecorosa, non […] affatto idonea ad accogliere la cerimonia di costituzione dell'unione […] alla presenza di parenti e amici”, e assai diversa dalla sala di rappresentanza del municipio riservata alla celebrazione dei matrimoni civili.
Il giudice amministrativo, dopo una puntuale ricostruzione del quadro giuridico complessivo in tema di unioni civili, rileva che in virtù del processo di automatica etero-integrazione generato dall'art. 1, co. 20, d.l. n. 76 del 2016, le norme originariamente previste per il solo istituto del matrimonio civile, devono considerarsi automaticamente applicabili, senza necessità di una modifica espressa, anche alle unioni civili. Conseguentemente, le disposizioni del regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili devono considerarsi applicabili anche alle unioni civili disciplinate dalla l. n. 76 del 2016 e deve essere annullata la delibera impugnata, nella parte in cui riserva un ufficio angusto alle celebrazioni delle unioni civili (a fronte di una stanza di rappresentanza del municipio destinata ai matrimoni civili), prevedendo tra l'altro che a celebrare tali unioni non sia il sindaco, ma i consiglieri comunali che abbiano comunicato la propria disponibilità o, in mancanza, i dipendenti comunali cui siano state delegate funzioni di ufficiale di stato civile.