TAR EMILIA-ROMAGNA, Parma, 20 dicembre 2016, n. 363
La sentenza è resa nella causa di impugnazione del provvedimento con cui il Dirigente del servizio edilizia privata - SUAP del Comune di Parma aveva negato il rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di uno spettacolo viaggiante-circo nel periodo compreso tra il 15 aprile 2016 e il 1° maggio 2016, sulla scorta della previsione di cui all'art. 27, comma 5, del Regolamento Comunale, la quale non ne consentiva l'installazione nel mese antecedente e successivo all'inizio dei Parchi Tradizionali e per tutta la loro durata.
Per il TAR nel bilanciamento degli opposti interessi, quello pubblico alla fruizione collettiva ed indifferenziata, ma anche qualificata, del bene, e quello privato a trarre utilità economica-imprenditoriale da un uso in regime di esclusiva del medesimo bene, attesa la peculiarità dell'attività in questione che, da un lato è volta a realizzare una funzione sociale e, dall'altro, comporta la necessità di adottare misure a tutela della pubblica sicurezza, il Comune, nel disciplinarne le modalità di svolgimento, deve tenere in conto gli interessi pubblici che possono venire in conflitto con la suddetta attività, ove non congruamente limitata anche nella sua durata.