TAR FRIULI-VENEZIA GIULIA, Trieste, 16 gennaio 2017, n. 20
I ricorrenti avevano impugnato la delibera del Consiglio Comunale di Trieste n. 72 del 28 novembre 2016 recante modifiche al Regolamento comunale per i servizi della prima infanzia ed educativi comunali, avente ad oggetto l'introduzione dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale quale requisito di accesso ai servizi educativi comunali per l'età da 0 a 6 anni, contestando l’esercizio della potestà regolamentare da parte del Comune, in quanto l’ente non avrebbe nessuna competenza né in materia di istruzione né in materia di tutela della salute.
La censura per il giudicante è frutto di un equivoco. Spetta, infatti, al Comune regolamentare i servizi erogati, in particolare nel caso gli asili per l'infanzia. Nessuno dubita che al Comune spetti la gestione degli asili comunali, ed è quindi evidente il suo potere di regolamentarne l'accesso.
Quanto alla tutela della salute essa può ben rientrare nei compiti del Comune, anche ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto. Tra la potestà regolamentare del Comune rientra poi ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 267 del 2000, la potestà regolamentare nelle materie di sua competenza.
Si osserva, altresì, come la scelta di rendere obbligatoria la vaccinazione per i bambini da iscrivere all'asilo comunale è stata dettata dalla tutela della salute degli altri allievi, tenendo presente che la norma impugnata riguarda solo le vaccinazioni obbligatorie e comunque esenta determinati bambini che per comprovate ragioni mediche non possono essere sottoposti a vaccinazioni.
Si tratta quindi di una norma di prevenzione e di precauzione in materia della salute che il Comune, nel regolamentare l'accesso ai propri asili, può legittimamente definire e disciplinare.